Informativa: pagina n. 4

Versione stampabileVersione stampabile

 

  • Ricordare che !
  1. L’obbligo di informativa incombe sul Dirigente dell’Ufficio (o dell’Unità o del settore o dell’articolazione). E’ comunque opportuno indicare nella informativa gli Ufficiali e gli Agenti di p.g. che hanno acquisito la notizia di reato e quelli che hanno svolto o coordinato le successive indagini a iniziativa.
  2. La informativa va data anche se l’autore del fatto-reato è ignoto
  3. I delitti per i quali è previsto che la informativa sia data immediatamente sono:
  1. delitti di devastazione, saccheggio, strage, guerra civile (artt. 285, 286, 422 c.p.);
  2. delitti consumati o tentati di omicidio, rapina, ed estorsione aggravate, sequestro di persona ai fini di estorsione (artt. 575, 628 co.3, 629 co.2, 630 c.p.);
  3. delitti di mafia; delitti in material di armi; delitti di grande traffico di stupefacenti, ecc.

 

 


 

(1) Quando è possibile

(2) Ove possibile

(3) Ad esempio: Avv. TADDEI Carlo del Foro di SASSARI. In assenza dell’Avv. TADDEI Carlo, attualmente in vacanza fuori sede, già indicato Avvocato di Fiducia da __________è stato nominato difensore d’ufficio l’Avv. RANIERI Giulio del Foro di Tempio.