Procedura sanzionatoria: cenni

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Giusta quanto previsto dagli artt. 20 e ss del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, allo scopo di eliminare la sanzione prevista per i reati in materia di "igiene e sicurezza del lavoro" puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, l’Organo di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce ai contravventori un’apposita «prescrizione» fissando un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario alla regolarizzazione (art. 20).

Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore per la particolare complessità e per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento: in nessun caso può superare i 6 mesi, anche se il contravventore può richiedere un ulteriore proroga di 6 mesi quando specifiche circostanze a lui non imputabili determinano un ritardo nella regolarizzazione.
Con la prescrizione, l’Organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la salute o per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Relativamente alla "estinzione" delle contravvenzioni previste dal D.lgs. 271/1999, l’Organo di vigilanza è la "Capitaneria di porto"; le "Aziende Sanitarie Locali" (ASL) per il procedimento diretto alla estinzione delle contravvenzioni previste dal D.lgs. 272/1999.
Resta comunque l’obbligo da parte dell’Organo di vigilanza di inoltrare la "
notizia di reato" nei tempi prescritti dall’art. 347 c.p.p. all’Autorità Giudiziaria competente.
Qualora, il Pubblico Ministero prende notizia di reato di iniziativa ovvero la riceve da privati o altro Organo di polizia giudiziaria, ne dà notizia all’Organo di vigilanza per le determinazioni inerenti la prescrizione necessaria ad eliminare la contravvenzione.
In tale caso, lo stesso Organo di vigilanza
informa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il Pubblico Ministero delle proprie determinazioni.
Il procedimento penale per la contravvenzione è “sospeso” (art. 23) dal momento dell’iscrizione della notizia criminis nel Registro delle N.d.R. di cui all’art. 335 c.p.p. fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve, dall’Organo di vigilanza, una delle comunicazioni previste dall’art. 21 , commi 1 e 2 D.lgs. 758/1994, ossia:

  1. adempimento della prescrizione;
  2. inadempimento della prescrizione.

Il procedimento penale riprende il suo corso qualora l’Organo di Vigilanza informa il Pubblico Ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, ovvero alla scadenza del termine dei 60 giorni (art. 22, comma 2), se il predetto Organo omette di informare il P.M. delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione.
Il
reato-contravvenzione "si estingue" se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’Organo di Vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento in via conciliatoria della sanzione prevista dall’art. 21. comma 2.
In fatti, in caso di adempimento della prescrizione imposta, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine così fissato, l’Organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, in sede amministrativa, nel termine di
30 giorni, una somma pari al...

...quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa

Entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’Organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero competente l’adempimento della prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.

  • La contravvenzione è estinta ed il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione.
  • In caso di inadempimento, invece, l’Organo di vigilanza ne da comunicazione all’Autorità Giudiziaria entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (art. 21): ilprocedimento penale riprende il suo corso.