Perquisizione personale: modus operandi

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► Modalità esecutiva:

  • Se si ricerca una cosa determinata, l’Ufficiale di polizia giudiziaria prima di procedere alla perquisizione, può (ma non deve) invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede a perquisizione, salvo che si ritenga utile farlo per la completezza delle indagini (art. 248, comma 1).
  • La perquisizione personale può essere iniziata anche in tempo di notte (e cioè, prima delle ore 7 e dopo le ore 20)
  • Tutte le perquisizioni, in quanto atti che «invadono l’altrui sfera giuridica», intaccando la persona o il patrimonio o il domicilio, sono assoggettate a particolari forme di garanzia: l’interessato è "avvisato" della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (non necessariamente avvocato), purché questa sia prontamente reperibile e idonea (=idonea a essere «testimone ad atti del procedimento»: art. 120 c.p.p.).
    E’ opportuno che la Polizia Giudiziaria renda effettivo l’esercizio di tale diritto se non vi è pericolo nel ritardo o se questo non comporta un serio intralcio all’espletamento della perquisizione.
    L’inizio della perquisizione può essere, in tali casi, momentaneamente sospeso per consentire l’intervento della persona di fiducia prontamente reperibile. Analoga prassi va eseguita nell’ipotesi in cui la persona da perquisire vuole farsi assistere da un difensore.
  • La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità (è quindi opportuno procedere separatamente alla perquisizione di più persone) e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto (art. 349 comma 2). Vi procede (o la esegue materialmente) persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta salvi casi di impossibilità o di urgenza assoluta o quelli in cui la perquisizione è fatta eseguire da persona esercente la professione sanitaria (art. 79 att.).
  • Le cose rinvenute a seguito di perquisizione sono sottoposte a «sequeatro» e custodite secondo quanto prescrivono gli articoli 259 e 260 c.p.p.
    Quando la perquisizione è disposta dall’Autorità giudiziaria (G.I.P. o P.M.) con “
    decreto motivato“ (art. 247 c.p.p.) questo deve obbligatoriamente indicare:

    -   la fattispecie criminosa commessa, specificandone gli elementi di tempo e azione;
    -   la norma penale che si ritiene violata (e non soltanto il titolo di reato).

    Il decreto di perquisizione ha forma scritta e, la copia va preventivamente consegnata al perquisendo.

    Non sono qualificabili come perquisizioni e possono perciò essere eseguite con modalità informali:

  1. la esibizione del contenuto di tasche, borse, valigie, quando la richiesta della Polizia Giudiziaria non è equiparabile a un ordine;
  2. la palpazione sommaria delle vesti di una persona (=verificare la presenza di armi odo oggetti atti a offendere) che la Polizia Giudiziaria effettua, dopo l’arresto o il fermo, al principale fine di tutelare la propria incolumità.

Garanzie difensive:

  • Il difensore ha “facoltà” di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.). Della facoltà di farsi assistere, la stessa Polizia Giudiziaria deve dare notizia all’indagato se presente (art. 114 att.). La presenza del difensore non è però necessaria e, in difetto di nomina, alla Polizia Giudiziaria non è disposto di designare un difensore di ufficio.
  • Se l’indagato vuole farsi assistere da un difensore è opportuno che la Polizia Giudiziaria renda effettivo tale diritto se non vi è pericolo nel ritardo o se questo non comporta un serio intralcio all’espletamento dell’atto (Cass. 27372/06). L’inizio della perquisizione può essere, in tali casi, momentaneamente sospeso per consentire l’intervento del difensore.

Documentazione e trasmissione:

  • L’atto di perquisizione è documentato mediante Verbale (la redazione deve essere contestuale al compimento dell’atto, salvo che non ricorrano insuperabili circostanze che la impediscano e che vanno indicate specificamente), che è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore dal compimento delle operazioni (previa conservazione di copia) al P.M. del luogo dove la perquisizione è stata eseguita.
    Il Pubblico Ministero convalida la perquisizione nelle 48 ore successive quando accerta che ne ricorrevano i presupposti (art. 252 comma 4).
    La documentazione relativa alla perquisizione è autonomamente posta a disposizione anche del P.M. competente in relazione al procedimento se diverso da quello del luogo ove la perquisizione è stata eseguita.
    La documentazione è conservata nel fascicolo delle indagini presso l’ufficio del P.M. e copia di esso è conservata presso gli uffici di polizia (art. 115 att.).
  • I dati della perquisizione vanno inserite nel «CED-SDI».
  • Le cose rinvenute a seguito di perquisizione sono sottoposte a "sequestro".

I verbali delle perquisizioni compiute dalla P.G., trattandosi di “atti non ripetibili”, vengono inseriti nel fascicolo del dibattimento e attraverso la lettura di questo sono utilizzabili ai fini del giudizio (art. 511 c.p.p.

Vi sono "responsabilità disciplinari" e "penali" in caso di perquisizioni arbitrarie o illegittime (perquisizioni arbitrarie - 609 c.p.; violenza privata - 610 c.p.; violazione di domicilio - 614-615 c.p.).

  • Ad esempio, nella flagranza di un reato, è corretto che alla perquisizione personale proceda immediatamente l’ Ufficiale o Agente di PG che ha effettuato l’arresto e che effettua la perquisizione per evitare la commissione di altri reati (accertare la presenza di armi) o per la ricerca del corpo del reato o di cose a questo pertinenti (recupero refurtiva); in caso di arresto per spaccio di stupefacenti, appare corretta l’immediata perquisizione personale, da parte degli Ufficiali operanti, sia del presunto spacciatore che dell’acquirente. Così come sarebbe corretta la perquisizione tempestivamente operata nel locale (anche unità mercantile) in cui lo spacciatore si fosse rifugiato o dove fosse stato raggiunto dai militari operanti che lo inseguivano. Sarebbe di certo correttamente operata anche una perquisizione nel domicilio dello spacciatore arrestato se questi, nella immediatezza e sul luogo del fatto, avesse dichiarato di detenervi altro stupefacente e/o vi fosse pericolo che il ritardo nella perquisizione domiciliare consentirebbe a eventuali correi di distruggere o appropriarsi della sostanza.