Classificazione delle circostanze

Versione stampabileVersione stampabile

Circostanze oggettive e soggettive

Le circostanze «oggettive» come statuisce l'art. 70 c.p., sono quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione (ad esempio, art. 61 n. 4 c.p.), la gravità dell'offesa (ad esempio, art. 61 n. 7 c.p.) e le condizioni o qualità della persona offesa (ad esempio, art. 61 n. 10 c.p.)

  • Ad esempio, è oggettiva la circostanza che consiste nell'aver agito con sevizie e crudeltà nei confronti della vittima (art. 61 n. 4 c.p.); o nell'aver arrecato un danno patrimoniale ingente (art. 61 n. 7 c.p.) ovvero nell'ave commesso il fatto in danno di in Pubblico Ufficiale (art. 61 n. 10 c.p.).

Sono «soggettive», quelle riferite alla graduazione dell'elemento soggettivo e che concernono cioè l'intensità del dolo o il grado della colpa (ad esempio, art. 61 n. 3 c.p.), le condizioni o qualità del colpevole (ad esempio, art. 61 n. 9 c.p.), i rapporti tra colpevole e offeso (ad esempio, art. 577 n. 1 c.,p.), o inerenti alla persona del colpevole e cioè che riguardano «la imputabilità e la recidiva» (ad esempio, artt. 98 comma 1 e 99 c.p.

  • Ad esempio, è soggettiva la circostanza che consiste nell'aver agito con colpa cosciente (art. 61 n. 3 c.p.); o con abuso dei poteri di un Pubblico Ufficiale (art. 61 n. 9 c.p.); o ai danni del genitore o del figlio (art. 577 n. 1 c.p.. Tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole, la più importante è la recidiva (art. 99 c.p.)

Le circostanze soggettive non si estendono ai concorrenti nel reato (artt. 60 e 118 c.p.). 

Classificazione delle Circostanze: ad effetto comune e ad effetto speciale

Le circostanze possono distinguersi, ancora, in: circostanze ad «effetto comune» e ad «effetto speciale».
Sono «
ad effetto comune», le circostanze che comportano un aumento o una diminuzione non superiore ad un terzo della pena-base indicata dal codice, il che avviene anche quando il legislatore tace sull’efficacia della circostanza (v. ad esempio, artt. 61, 62, 339 n. 1 c.p.).
Ogni qual volta la legge si limita a prescrivere che la pena sia aumentata o diminuita, senza indicarne l'entità, si intende che l'aumento sia fino ad un terzo e si è in presenza quindi di circostanze ad effetto comune.

  • Sono ad esempio, circostanze ad effetto comune quelle di cui agli articoli 61 e 62 c.p. e degli art. 1120, comma 4 (Ubriachezza) e artt. 1148 (Furto commesso a bordo da componente dell’equipaggio) e 1152 (Tratta e commercio di schiavi) del Cod. nav.

Sono «ad effetto speciale», quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo della pena-base (v. ad esempio, artt. 99 n. 3, 424 n. 2, 628 n. 3 c.p.

  • Sono ad esempio, circostanze ad effetto speciale, le aggravanti del furto e della rapina, previste rispettivamente dall’art. 625 e dall’art. 628 comma 3 c.p. In entrambe le situazioni l’aumento della pena è superiore ad un terzo.

L’art. 624 c.p. punisce il furto con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 30 a 516 €.
L’art. 625 c.p. (circostanze aggravanti) punisce il furto se il fatto è commesso con destrezza ovvero strappando di dosso alla persona o di mano la cosa, con la reclusione da 1 anno a 6 anni e la multa da 103 a 1032 €.

  • Ad esempio, l’art. 339 c.p. che riguarda le circostanze aggravanti per i reati di violenza, minaccia e resistenza a un Pubblico Ufficiale prevede sia circostanze ad effetto comune che ad effetto speciale.