Sanzione amministrativa pecuniaria: criteri per l'applicazione

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La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 6 (sei) € e non superiore a € 10.329.
In base a questo principio, se in una determinata norma il legislatore non ha precisato limite inferiore o il limite superiore, si deve fare riferimento a quello stabilito dall’art. 10 legge 689/81

  • Ad esempio, per le infrazioni al decreto ministeriale recante disposizioni applicative del D.L. 143/91 in materia di riciclaggio di denaro, è prevista una sanzione amministrativa fino a € 51645 Il minimo non è espressamente previsto, il che vuol dire che la sanzione è compresa tra 6 e 10.329 €.

Le sanzioni pecuniarie proporzionali non hanno un limite massimo, mentre quello minimo è di lire 6 €.
Per quanto concerne i criteri di applicazione, l’Autorità, per determinare in concreto la sanzione amministrativa pecuniaria che la legge astrattamente fissa tra un minimo e un massimo, deve avere riguardo:

  1. alla gravità della violazione;
  2. all’opera svolta dal soggetto per la eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze;
  3. alla personalità del soggetto e alle sue condizioni economiche.

A volte, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, la legge prevede anche delle «sanzioni accessorie» quali ad esempio: la sospensione di una licenza commerciale, la confisca delle cose utilizzate che sono il provento della violazione, ecc.

Prescrizione

Il diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive «entro cinque anni» dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione.

L'interruzione della prescrizione, per espressa disposizione della legge 689, è regolata dalle norme del codice civile, e si verifica in seguito a:

  1. notificazione dell'accertamento dell'infrazione;
  2. ordinanza-ingiunzione di pagamento;
  3. opposizione all'ordinanza-ingiunzione.