Qualifiche per l'iscrizione

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Per i marittimi che sono in possesso dei “titoli” e delle “specializzazioni” professionali per la pesca, l’iscrizione nel Registro si effettua con la relativa qualifica.

► Sono titoli professionali:

  • per i servizi tecnici:
  1. capopesca per la pesca ravvicinata
  2. capopesca per la pesca d'altura
  3. capopesca, per la pesca oceanica
  4. capopesca per gli impianti da pesca
  • per i servizi complementari:
  1. frigorista

► Sono specializzazioni professionali:

  • per i servizi tecnici:
  1. pescatore di prima classe
  2. pescatore di seconda classe
  3. pescatore retiere,
  4. operatore di apparati elettronici per la pesca
  5. pescatore subacqueo
  6. operaio pescatore degli impianti di pesca
  • per i servizi complementari:
  1. elettricista,
  2. addetto alla lavorazione industriale

L'iscrizione nel Registro si effettua altresì con le qualifiche professionali marittime previste dalle relative disposizioni[1], che sono cumulabili con le qualifiche professionali per la pesca.

Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni per la pesca, l’iscrizione avviene con la “qualifica iniziale” di:

  1. "mozzo per la pesca", per i servizi complementari;
  2. "operaio apprendista", per il personale addetto agli impianti di pesca.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può introdurre nuove qualifiche professionali, al fine di adeguare la presente disciplina al progresso tecnico ed economico dell'industria della pesca.
Gli uffici marittimi, cui spetta la tenuta del Registro dei pescatori, tengono una “Rubrica” degli iscritti, distinta per qualifiche professionali.

 

 


[1] Il D.M. 30.11.2007 emanato per elevare lo standard di addestramento della Gente di Mare, adeguare ed uniformare la legislazione in materia di qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla Gente di Mare con quelle previste dalla Convenzione Internazionale STCW 78/95 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), ha modificato l’art. 123 e ss. Cod. nav. ed ha abrogato espressamente i DD.MM. 5.10.200 e 22.12.200