Sequestro preventivo: modus operandi

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  • Organo che procede:
  1. Può procedervi il Giudice competente per il procedimento (art. 91 att. c.p.p.: giudice unico, corte di assise, corte di appello, corte di assise d'appello) su richiesta del Pubblico Ministero.

      ► Nel corso delle indagini:

  1. il G.I.P. sempre su richiesta del Pubblico Ministero;
  2. quando, per la "situazione di urgenza" (che va motivata, a pena di illegittimità del sequestro), non è possibile attendere il provvedimento del G.I.P., l'organo competente a effettuare il sequestro è:
  1. il Pubblico Ministero (che provvede con decreto motivato);
  2. un Ufficiale di polizia giudiziaria nel corso della c.d. attività autonoma (e non anche un Agente), se il Pubblico Ministero non ha ancora assunto la direzione    delle indagini (art. 323 comma 3 c.p.p.).
  • Oggetto del sequestro:
  1. Vanno sequestrate (sequestro facoltativo) le cose pertinenti al reato e le cose di cui è consentita la confisca (art. 240 c.p. : le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato; che ne rappresentano il profitto, il prodotto o il prezzo; la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato).
  • Presupposti:
  1. La commissione di un reato (anche se di esso sono ancora ignoti gli autori e la precisa qualificazione giuridica del reato - c.d. fumus commisis delicti).
  2. Deve ricorrere il pericolo attuale e concreto (=la probabilità) che la libera disponibilità delle cose pertinenti al reato possa «aggravare o protrarre» le conseguenze del reato ovvero «agevolare» la commissione di altri reati (c.d. periculum in mora).
  1. Nelle prime due ipotesi (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato) si fa riferimento ai casi in cui il sequestro preventivo costituisce il mezzo per interrompere l'attività criminosa o per impedire l'espansione del reato.
  • Ad esempio, il sequestro di materie esplodenti destinate all'attività illecita di pesca ovvero della somma di denaro destinata al pagamento del riscatto di una persona sequestrata
  1. Nella terza ipotesi (agevolazione nella commissione di altri reati), sono compresi, invece, i casi in cui la cosa pertinente al reato è idonea, nella sua oggettività, a essere collegata alla commissione di altri fatti criminosi.
  • Si pensi, ad esempio, a un macchinario difettoso il cui uso ha già provocato la morte di un operaio e il cui sequestro è, pertanto, necessario per evitare che si verifichino altri analoghi fatti qualificabili come omicidi colposi.
  • Tra i casi di sequestro preventivo ritenuti legittimi dalle sentenze, si ricordano, ad esempio, il sequestro di acquascooter (o moto d'acqua) utilizzato a distanza inferiore da quella permessa; il fucile (e delle relative munizioni) allorché il suo possessore sia stato sorpreso in atteggiamento di caccia in un Parco protetto.
  • Garanzie difensive:
  1. Il difensore ha facoltà di assistere all’atto; non ha diritto, però di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.). La persona indagata deve essere avvisata se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (art. 114 att.).
  • Modalità esecutive e formalità:

Per le modalità esecutive, bisogna distinguere fra “cosa mobile” e “immobile”.

  1. Si procede al sequestro di “cosa materiale mobile” per mezzo della sua apprensione manuale (c.d. “impossessamento”) da parte della polizia giudiziaria. I reperti sono affidati alla custodia della segreteria del Pubblico Ministero, ufficio corpi di reato, salvo che ciò non sia possibile od opportuno.
  • Ad esempio, il sequestro degli attrezzi da pesca non consentiti, se facilmente trasportabili ovvero di sostanze stupefacenti
  1. Qualora si tratti, invece, di “immobili” o di cose di “difficile trasporto” o ancora di cose di “difficile custodia giudiziaria” il sequestro si esegue in maniera simbolica, mediante mantenimento locale, della cosa, con la nomina di un custode e con l’apposizione, laddove possibile e/o necessario di cartelli monitori (“Opere sottoposte a sequestro penale”); sigilli [1] ovvero, in relazione alla natura delle cose, di altro mezzo idoneo, dispositivo o congegno applicato sulla cosa ed idoneo ad assicurane la conservazione e l’identità (=ossia ad indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia)
  • Si pensi, ad esempio, al sequestro di automezzi, impiegati in attività illecite, navi o parti di queste di difficile rimozione da cui siano originati fenomeni d’inquinamento, manufatti, effettuati mediante cartelli monitori, ovvero interruzione di fornitura idrica ed elettrica, effettuati mediante l’apposizione di sigilli o altro mezzo idoneo come il bollo o il timbro applicato su ceralacca o su piombo per assicurane la conservazione e l’identità.
  1. Le cose sequestrate sono, di norma, affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria del Pubblico Ministero, ovvero affidate a un "custode" ai sensi degli artt. 120 e 259 c.p.p. Anche lo stesso indagato e la persona offesa potrebbero essere nominati custodi del corpo del reato anche se un affidamento alle persone indicate non è da privilegiare. Nel Verbale di sequestro va menzionata la nomina del custode, la sua accettazione e la sua assunzione degli obblighi di legge.
  2. Nel caso di sequestro di carte (eventuali atti quali concessioni, autorizzazioni, ecc.), le stesse sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile esse sono chiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati (art. 81 norme att.).
  • Documentazione e trasmissione:
  1. L’atto di sequestro è documentato mediante Verbale, (art. 357 comma 2 lett. d c.p.p.) e deve essere sottoscritto da chi ha eseguito il sequestro e da chi era presente; contiene l’elenco delle cose sequestrate e la descrizione delle cautele adottate per assicurarle; indica inoltre la specie ed il numero dei sigilli apposti.
  2. Il verbale è redatto nel corso del compimento dell'atto ma può, peraltro, essere redatto immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze (da indicarsi specificamente) che impediscono la documentazione contestuale (art. 373 comma 4 in rel. all'art. 357 comma 3 c.p.p.).

► Il Verbale di sequestro deve, comunque, contenere i seguenti elementi:

  1. la descrizione delle operazioni compiute per effettuare il sequestro;
  2. la enunciazione dei motivi che hanno indotto l’Ufficiale di polizia giudiziaria ad operare il sequestro;
  3. l’elenco analitico delle cose sequestrate, la descrizione delle misure adottate per l’assicurazione delle stesse, nonché il tipo ed il numero dei sigilli apposti;
  4. indicazione circa le determinazioni adottate, con riferimento all’eventuale custodia delle cose sequestrate, con particolare riferimento al luogo della custodia ed alla persona designata quale responsabile della stessa;
  5. la sottoscrizione da parte di chi ha eseguito il sequestro, di chi era presente al compimento del relativo atto, dell’eventuale custode nominato nonché la dichiarazione di quest’ultimo di assumere gli obblighi di legge.
  1. Il Verbale è consegnato in copia, laddove possibile, alla persona[2] alla quale le cose sono state sequestrate, ed è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore al P.M. del luogo dove il sequestro è stato eseguito (art. 355 comma 1 c.p.p.).
  • Convalida del sequestro:

Se il sequestro è disposto dal P.M. o dalla Polizia Giudiziaria, esso va convalidato. In particolare:

  1. il P.M. deve richiedere al G.I.P. la convalida del proprio provvedimento e l'emissione del decreto entro 48 ore dal sequestro;
  2. l'Ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto al sequestro di propria iniziativa deve trasmettere il Verbale, nelle 48 ore successive, al Pubblico Ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Il P.M., se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, deve richiedere, entro 48 ore dalla ricezione del verbale, la convalida del sequestro e l'emissione del relativo decreto.
  3. Quando ha proceduto al sequestro, la Polizia Giudiziaria enuncia nel verbale la motivazione del sequestro e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate . Il verbale è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore[3] al Pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
  4. Il sequestro disposto dal P.M. o dalla Polizia Giudiziaria «perde efficacia» se non sono osservati i termini sopra indicati oppure se il G.I.P. non emette l'ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
  • Utilizazzione:
  1. Non si pongono problemi di utilizzazione poiché l'atto non ha finalità di prova

 


[1] Il sigillo è lo strumento simbolico attraverso cui si manifesta la volontà dello Stato diretta ad assicurare beni mobili o immobili contro ogni atto di disposizione o di manomissione.

[2] La Cassazione penale Sez. VI, 8/7/1999, n. 2668. ha stabilito che la mancata consegna all’interessato del decreto di sequestro disposto dall’A.G., ovvero quando al sequestro provveda la polizia giudiziaria, della copia del verbale di sequestro o del decreto motivato di convalida, non costituisce causa di nullità del provvedimento, mancando l’espressa previsione di tale causa di invalidità ed essendo garantito il diritto di difesa, dalla facoltà dell’interessato di produrre richieste di riesame entro 10 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell’atto.

[3] Secondo alcune sentenze, il sequestro perde efficacia se non è trasmesso al P.M. entro il termine di 48 ore (Cassa. 20/10/1995, Lo Noce); secondo altre, la perdita di efficacia consegue solo alla mancata convalida entro il complessivo termine di 96 ore dal sequestro (Cassa. 11/10/1995, Papa).