La competenza agli atti della P.G.

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Gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria a competenza generale o limitata (fra cui gli appartenenti al Corpo) sono legittimati a compiere, sia pure per accertare solo determinate categorie di reati, tutti gli atti di polizia giudiziaria. Va peraltro rilevato che mentre gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono svolgere qualsiasi atto, gli Agenti possono compierne alcuni e non altri.
La distinzione tra Ufficiali ed Agenti di polizia giudizraia è rilevante sia per quanto riguarda la organizzazione interna delle varie unità di polizia giudiziaria sia per quanto riguarda la competenza a compiere determinati atti.
A quest’ultimo proposito, le disposizioni dettate dal Codice di rito e dalle norme di attuazione stabiliscono che, gli atti di polizia giudiziaria possono esssere compiuti, indistintamente, dagli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria e che alla regola si fa eccezione solo per quegli atti il cui compimento è espressamente “
riservato” agli Ufficiali di polizia giudiziaria in via assoluta o relativa.
La riserva è assoluta quando l’atto, per la sua complesità e delicatezza, può essere compiuto dagli Ufficiali di polizia giudiziaria e cioè dai soggetti che, per le qualifica rivestita, sono titolari di più collaudate capacità tecnico-professionali.
La riserva è relativa quando l’atto può essere compiuto anche dagli Agenti di polizia giudiziaria nei casi di particolare necessità e urgenza, cioè a dire, nei casi che esigono l’immediato svolgimento di attività operativa (art. 113 att.)..

  • Ad esempio, sono riservati in via assoluta agli Ufficiali di polizia giudiziaria, la ricezione e la redazione di notizie di reato qualificate come la denuncia, querela e refertoi (artt. 331, 333, 334 e 337 c.p.p.); l’assunzione di sommarie informazioni dallea persona sottoposta alle indagini (art. 350 commi 1-5 c.p.p.) o dalla persona imputata in reato connesso (art. 351 comma 1-bis c.p.p.); l’acquisizione di plichi o di corrispondenza (art. 353 c.p.p.); l’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato (art. 359 comma 3 c.p.p.).
  • Ad esempio, sono riservati in via solo relativa agli Ufficiali di polizia giudiziaria (=possono essere compiuti quindi anche dagli Agenti di polizia giudiziaria solo nei casi di particolare necessità e urgenza), le perquisizioni, i sequestri, gli accertamenti urgenti sui luoghi, cose e persone (artt. 353 e 354; art. 113 att. c.p.p.).

Nelle ipotesi di riserva relativa, la necessità e urgenza che legittimano l’intervento degli Agenti di polizia giudiziaria non devono essere espressamente motivate, ma possono essere desunte anche da elementi collegati alla concreta situazione di indagine.

  • Si pensi, ad esempio, alla perquisizione personale che l’Agente di polizia giudiziaria compie nei confronti di un soggetto appena sorpreso nella flagranza di un grave reato (Cass. 2091/1999).

L’agente che compie un atto in assenza di una situazione di necessità e urgenza può rispondere disciplinarmente. Nell’ipotesi di riserva assoluta, l’atto compiuto da Agenti di polizia giudiziaria è invece considerato illegittimo (Cass. 4408/98).

In particolare gli «Ufficiali di P.G.» possono procedere, ad esempio:

  1. Identificazione dell’indagato e del potenziale testimone (art. 349, co. 1 c.p.p.);
  2. accompagnamento in ufficio dell’indagato e del potenziale testimone (art. 349, co. 4);
  3. esecuzione di rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e di altri accertamenti per l’identificazione dell’indagato (art. 349, co. 2);
  4. ricezione della dichiarazione o elezione di domicilio dell’indagato (art. 349, co.3);
  5. assunzione di sommarie informazioni dall’indagato (art. 350);
  6. assunzione di notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini (art. 350, commi 5 e 6);
  7. ricezione di spontanee dichiarazioni dall’indagato (art. 350, co. 7);
  8. assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti (art. 351);
  9. esecuzione di ordini dell’autorità giudiziaria;
  10. ricezione di denuncie, querele e referti (artt. 331, 333, 334 e 337 c.p.p.);
  11. perquisizioni (art. 352 c.p.p.);
  12. accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, cose e persone (art. 354 c.p.p.):;
  13. sequestro penale (art. 354 c.p.p.),
  14. arresto in flagranza;
  15. fermo di indiziato di delitto;
  16. adempimenti materiali conseguenti l’arresto (come ad esempio avviso ai familiari e al difensore);
  17. ecc.

Va rilevato che mentre gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono svolgere qualsiasi atto, gli Agenti possono compierne alcuni e non altri.

In particolare gli «Agenti di P.G.» possono procedere ad esempio:

  1. identificazione dell’indagato e del potenziale testimone (art. 349, co. 1 c.p.p.);
  2. accompagnamento in ufficio dell’indagato e del potenziale testimone (art. 349, co. 4);
  3. esecuzione di rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e di altri accertamenti per l’identificazione dell’indagato (art. 349, co. 2);
  4. ricezione della dichiarazione o elezione di domicilio dell’indagato (art. 349, co.3);
  5. ricezione di spontanee dichiarazioni dall’indagato (art. 350, co. 7);
  6. assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti (art. 351);
  7. esecuzione di ordini dell’Autorità Giudiziaria;
  8. arresto in flagranza;
  9. ricezione di dichiarazione di querela resa oralmente sul luogo in caso di arresto;
  10. fermo di indiziato di delitto;
  11. adempimenti materiali conseguenti l’arresto (come ad esempio avviso ai familiari e al difensore);