Termini per la presentazione del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco in formato cartaceo
L’art. 32, paragrafo 1, del Reg. CE n. 404/2011 obbliga. tutti i comandanti di pescherecci comunitari o i suoi rappresentanti a presentare alle Autorità competenti del proprio Stato l'originale (gli originali) del giornale di pesca (log -book), della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco:
- il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'avvenuto trasbordo o sbarco,in un porto del proprio Stato o in un luogo vicino alla costa del proprio Stato;
- il prima possibile e comunque entro 48 ore anche se non hanno effettuato alcun sbarco, al termine di una bordata di pesca.
Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o in un luogo vicino alla costa o sbarca in un porto di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di bandiera, presenta alle Autorità competenti dello Stato membro in cui avviene il trasbordo o lo sbarco la prima copia (le prime copie) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'avvenuto trasbordo o sbarco. L'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco viene spedito (vengono spediti) alle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.
Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o nelle acque di un paese terzo o in alto mare oppure uno sbarco nel porto di un paese terzo, spedisce alle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera l'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.
Qualora un paese terzo o le norme di un'organizzazione regionale per la pesca richiedano una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco rispetto a quella prevista dall'Allegato VI, il comandante del peschereccio dell'Unione presenta alle relative Autorità competenti una copia di tale documento il prima possibile e comunque entro 48 ore dopo il trasbordo o lo sbarco.