Situazioni Operative

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L’attivazione, nei diversi stati di emergenza, della struttura organizzativa del “pronto intervento” antinquinamento, per poter produrre risultati soddisfacenti, deve essere necessariamente connotata, come è ovvio, dal requisito della «tempestività». Alla notizia di inquinamento, o di minaccia di inquinamento, comunque pervenuta, l’Autorità marittima è tenuta a disporre tutte le misure necessarie allo scopo di prevenire gli effetti inquinanti, ovvero eliminarli o attenuarli, qualora fosse tecnicamente impossibile eliminarli.

Qualunque inquinamento, indipendentemente dalla dichiarazione di emergenza locale, richiede interventi caratterizzati da rapidità nelle decisioni e nella scelta della strategia da adottare nonché rapidità di intervento. Inoltre, in considerazione che si è in presenza di un evento in grado di produrre comunque danni ambientali, sarà oltremodo opportuno che le scelte strategiche non siano condizionate da interessi di alcun genere se non quello, primario, di limitare i danni.

A prescindere da tale obbligo ad intervenire, vengono individuate due situazioni operative, in funzione dell’Autorità coordinatrice:

  • prima situazione operativa: quella in cui l’inquinamento interessa uno o più Compartimenti Marittimi ma la situazione non raggiunge una gravità tale da giustificare il passaggio allo stato di emergenza nazionale.
  • seconda situazione operativa: quella in cui la direzione delle operazioni e il coordinamento operativo degli interventi viene assunto dal Dipartimento della Protezione Civile una volta che sia stato dichiarato lo stato di “emergenza nazionale”.