Notifica presso il domicilio del trasgressore

Versione stampabileVersione stampabile

La notifica si intende regolarmente eseguita se effettuata presso quello che risulta essere il «domicilio anagrafico» del trasgressore, nelle mani dello stesso, oppure presso persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona detta alla casa o dal servizio di essa (collaboratrice domestica), al portiere dello stabile, oppure a persona che – vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posata al destinatario (segreteria dell’ufficio della persona giuridica, collaboratore o dipendente dell’azienda identificata quale obbligato in solido, socio della stessa [1], ecc.), e purchè il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore a 14 anni (art. 139 C.p.c.).
Pertanto nella relata di notifica andrà espressamente indicato a chi è stato materialmente consegnato il plico contenente l’atto amministrativo. In ogni caso la Pubblica Amministrazione, dovrà fornire la prova dell’avvenuta notifica del verbale a domicilio del contravventore[2].

 

 


[1] Cass.Civ. – Sent. n° 24622 del 03.10.08

[2] Cass. Civ. – Sez. II^ - Sent. n° 5789 del 15.03.06