Ordinanza di polizia marittima

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Per poter esplicare le sue funzioni di controllo e disciplina delle attività svolte in ambito portuale e demaniale, l'Autorità Marittima non può prescindere da uno strumento di fondamentale importanza, quale la facoltà di emanare «atti normativi» aventi forza di legge.
Attraverso un tipico atto come l’ «Ordinanza di polizia marittim [1] il Comandante del Porto-Capo del Circondario Marittimo, regola, integrando il corpo normativo in relazione alla necessità emergenti della situazione locale, le attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone di sua generale, nell’ambito della propria circoscrizione marittima, disciplinando l’uso degli spazi portuali, del demanio marittimo e del mare territoriale[2].
Le "Ordinanze Marittime" sono l'espressione del "potere normativo" di polizia amministrativa portuale del Comandante del Porto (... regola e vigila – provvede). Sono atti a contenuto libero che creano obblighi e divieti, ed in sostanza impongono “
ordini” e, per costituire “fonte di diritto”, devono avere carattere normativo, creare cioè regole generali ed astratte, che non possono tuttavia contrastare con la Costituzione e, di norma, con le leggi ordinarie, né contenere disposizioni penali.
Tali provvedimenti sono dotati di “
autoritarietà” (possibilità di produrre unilateralmente nella sfera giuridica su terzi le modificazioni giuridiche previste dalle proprie statuizioni) e di “esecutorietà” (facoltà della Pubblica Amministrazione di eseguire coattivamente il provvedimento – solo nei casi previsti dalla legge).

Attraverso l’Ordinanza di polizia marittima il Capo del Circondario Marittimo, regola, integrando il corpo normativo in relazione alla necessità emergenti della situazione locale, le attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone di sua competenza, per assicurare l’ordinato svolgimento delle attività portuali, marittime e demaniali evitando eventuali danni e pericoli che potrebbero derivare alla collettività da attività svolte arbitrariamente dai singoli.

Spesso si tratta di disposizioni legate a fatti limitati nel tempo o contingibili ed urgenti. Altre volte si stabiliscono regole destinate a durare, quali ad esempio la destinazione di accosti a banchine e calate, in questo caso l’Ordinanza può prendere la forma di approvazione di un regolamento ad essa legato come parte integrante dell’ordinanza stessa.
L’inosservanza delle disposizioni dell’Autorità Marittima e, quindi, anche il mancato rispetto delle suddette Ordinanze, costituisce, salvo che il fatto non sia perseguibile a titolo di reato, illecito amministrativo (ex. artt. 1164 e 1174 Cod. nav.) punito con sanzioni principali a carattere pecuniario e sanzioni accessorie di vario tipo; o sicuramente illecito penale nel caso di norme attinenti la sicurezza della navigazione (ex art. 1231 Cod. nav.).
Nell’ambito del concetto di "polizia marittima" le suddette disposizioni punitive, previste dall’art. 1164 Cod. nav. per i beni pubblici marittimi, dall’art. 1174 Cod. nav. per la polizia dei porti e dell’art. 1231 Cod. nav. per quanto attiene la sicurezza della navigazione, assurgono al rango di «norme in bianco» e, quindi, adattabili alle situazioni concretamente verificatesi.

La "struttura" di una Ordinanza Marittima - a prescindere dalla sua tipologia, costituisce un provvedimento complesso, che soggiace ad una precisa formulazione, ed enunciato normalmente con il seguente schema:

  1. preambolo
  2. premessa
  3. motivazione
  4. dispositivo
  5. notifica
  6. repressione

 


[1] In deroga all’art. 59 del regolamento Cod. nav., le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del compartimento marittimo (art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 sulle “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”)
[2] L’art. 524 (Mare territoriale) delle norme transitorie e complementari cod. nav., stabilisce che per l’occupazione e l’uso di zone di mare territoriale e per l’esercizio della polizia sul mare territoriale si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dal codice della navigazione e dal regolamento. Per le concessioni per allevamento di pesci, per coltivazione e deposito di mitili, il Capo del compartimento marittimo promuove il parere del medico provinciale per quanto concerne l’igiene e la sanità.