Delitti contro la fede pubblica
Tutto ciò che è vero può essere alterato, vale a dire falsificato, per ingannare una o più persone determinate ovvero per ingannare un numero indeterminato di persone (= il Pubblico).
La falsificazione finalizzata ad ingannare una o più persone determinate può dar luogo al reato di "truffa" (o a reati simili); la falsità finalizzata ad ingannare il Pubblico Ufficiale da luogo, invece, ai delitti contro la fede pubblica dettagliatamente elencati nel titolo VII del libro II del codice.
I delitti contro la fede pubblica sono perciò i delitti di «falso» e cioè i delitti mediante i quali, alterando il vero, si mette in pericolo:
- la fiducia che il Pubblico ripone in oggetti, segni e forme esteriori ai quali le norme o le consuetudini attribuiscono un importante valore (ad esempio, le monete, gli emblemi, i documenti);
- la fiducia del Pubblico (ed anche della stessa pubblica autorità) relativamente alla identità, allo stato o alle qualità del soggetto.
Si tratta, dunque, di “reati di pericolo” perché le condotte di falsificazione sono punite non in quanto ingannano la pubblica fede (= fiducia), ma in quanto sono idonee a farlo. Questa idoneità va esclusa quando si tratta di «falso grossolano».
Il falso grossolano è quello che può essere accertato da «chiunque…» ed a prima vista. In questi casi, il falso non è punibile perché si tratta di reato impossibile per inidoneità dell'azione (art. 49 comma 2 c.p.).
In base a tale definizione, non sono mai grossolani, perciò, il falso che poteva essere accertato solo da un esperto oppure quello che ha ingannato, comunque, la vittima predestinata.
- Non vengono solitamente ritenute grossolane, ad esempio, le alterazioni apportate sul disco-bollo apposto sul parabrezza delle auto e relative all'importo delle tasse di circolazione versate: ciò in quanto tali alterazioni sono concretamene accettabili solo dopo l'esibizione del disco-bollo e non attraverso un controllo effettuato dall'esterno.
Il codice ripartisce i delitti contro la fede pubblica in quattro Capi, a seconda dell’oggetto materiale della falsità:
- Capo I: Falsità in monete e valori equiparati o equiparabili alle monete.
- Capo II: Falsità in sigilli e altri strumenti di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
- Capo III: Falsità in atti
- Capo IV: Falsità personali.