Licenza di pesca

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Licenza rientra tra i documenti di bordo della nave da pesca ed è rilasciata all'interessato (proprietario o armatore della nave, imprenditore), regolarmente iscritto nel «Registro delle Imprese di Pesca» (art.11, legge 963/65), dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione Generale della pesca e acquacoltura (MI.P.A.F.) che autorizza l’esercizio della pesca professionale, con gli attrezzi ivi indicati, per la cattura di una o più specie ittiche in determinate aree marittime.
La Licenza di pesca ha una validità di «otto anni» a decorrere dalla data del rilascio, che viene stampata direttamente dalla Direzione generale contestualmente alla firma dell’atto. Sono stati disposti sulla Licenza “spazi” per consentire all’Autorità marittima di annotarne gli estremi del Bollettino di c/c postale di versamento della tassa di concessione governativa a cui è soggetto l’atto.

► Rinnovo

La Licenza di pesca è rinnovabile. L’interessato deve presentare al MI.P.A.F. domanda in bollo, con firma autentica, per il rinnovo della Licenza o sostituzione o variazioni da apportare sulla medesima, allegando specifico “formulario” ministeriale.
Nel caso che la Licenza sia andata smarrita o distrutta o risulti illeggibile, l’interessato chiede a MI.P.A.F. il rilascio “duplicato”.

All'interessato, in attesa del rinnovo o della sostituzione della Licenza (duplicato per smarrimento) o in caso di variazioni da apportare sulla stessa l'Ufficio di iscrizione della nave rilascia una «Attestazione provvisoria»
inizialmente valida per 1 anno e rinnovabile di anno in anno.
Nelle more del rinnovo della Licenza di pesca da parte dell’Amministrazione centrale e fino alla consegna della medesima, è consentito, infatti, alle Autorità marittime competenti di rilasciare una “Attestazione provvisoria” che autorizza la pesca con i sistemi ivi indicati.
Tale autorizzazione, inizialmente valida in linea generale per un anno, è rinnovata per il periodo di validità della Tassa di Concessione Governativa (TCG) connesso alla Licenza di pesca stessa.

Qualora l’interessato non abbia provveduto alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave ai sensi del Regolamento CEE n° 2930/86 (misurazione delle caratteristiche tecniche della nave, lunghezza, larghezza, potenza motore, stazza), o allorché riporta sulla licenza rettifiche (inerenti: ditta, Comune, sede impresa, denominazione nave, proprietà) senza comunicarle entro 180 giorni all’Uffico preposto, il termine di validità è di 6 (sei) mesi.

► Perdita di validità della Licenza

Come sopra evidenziato, la Licenza di pesca è valida, in linea generale, per otto anni. Tuttavia, il decreto ministeriale 26.7.1995 contempla alcune “circostanze” al verificarsi delle quali, dopo una determinata procedura effettuata in osservanza alla legge n. 241 del 1990, viene dichiarata la “cessazione della validità” della Licenza.

  • La Licenza di pesca perde di validità per i seguenti motivi:
  1. cessazione dell’attività da parte dell'interessato;
  2. abbandono volontario dell'attività di pesca;
  3. cessazione dell'attività di pesca (desunta dalla mancata richiesta del rinnovo della Licenza, entro 6 mesi dalla scadenza o disarmo della nave pari a 3 anni, anche se a seguito di affondamento);
  4. trasferimento della proprietà dell’unità da pesca entro il termine di 5 anni dal rilascio della Licenza, salvo il caso di successioni causa morte del titolare (in 1° grado) o per motivi di forza maggiore riconosciuti validi dal Ministero;
  5. mancata comunicazione al MI.P.A.F. del trasferimento di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca o di iscrizione della nave entro 180 giorni dagli eventi previsti nei casi di sostituzione della Licenza (120 giorni in caso di morte del titolare della Licenza).

La Licenza che ha cessato di validità, deve essere trasmessa entro “30 giorni” al Ministero delle politiche agricole e forestali – Dir. Generale della pesca e acquacoltura.

L’interessato che intende “rinnovarla” deve presentare domanda per la nuova licenza.

► Sospensione della licenza

E’ prevista un'ipotesi di sospensione della Licenza di pesca che si realizza allorquando l’interessato non abbia provveduto, nei termini, alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave ai sensi del Regolamento CEE 2930/86.
Se l’inadempienza si prolunga nel tempo, il MI.P.A.F. ritira la Licenza e la restituisce all’interessato dopo che ha adempiuto gli obblighi CE.

► Sostituzione della licenza

  Licenza sostituita nel caso di:

  1. morte dell'interessato;
  2. trasferimento dell'iscrizione nel Registro delle imprese di pesca ad altra Capitaneria;
  3. trasferimento iscrizione della nave in altro Ufficio marittimo;
  4. variazione degli elementi tecnici della nave dell'impresa di pesca