Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi

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Per lo specifico settore portuale e marittimo, la normativa generale sulla "Sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" dettata con Decreto Legislativo n° 626 del 19/09/94 e successive integrazioni e modifiche, è stata integrata con il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" e con Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485".

In particolare, il decreto n. 271/1999, ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonché alle navi o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili,  in modo da:

  1. assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la prevenzione dagli  infortuni e dalle malattie professionali;
  2. determinare gli obblighi e le responsabilità specifiche da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi;
  3. fissare, in materia di igiene del lavoro, i criteri relativi alle condizioni di igiene ed abitabilità degli alloggi degli equipaggi;
  4. definire i criteri relativi al l'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del  lavoro a bordo ed all'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
  5. definire la durata dell'orario di lavoro e del periodo di riposo del personale marittimo;
  6. dettare le misure di sicurezza in presenza di particolari condizioni di rischio;
  7. assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi;
  8. prevedere i criteri per il rilascio delle certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione.