Giornale di bordo

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Tutta la politica della Pesca è normata dal Parlamento Europeo per uniformare le regolamentazioni dei vari Stati Membri: tracciabilità del pescato, navigabilità, controllo della navigazione e delle attività dei loro pescherecci all’interno e all’esterno delle acque comunitarie onde evitare contenziosi di superamenti dei confini. E' proprio in attuazione di quest’ultimo obiettivo con i Regolanti comunitari n. 1967/2006, n. 1224/2009 e n. 404/2011 la Commissione Europea ha disciplinato la modalità di «registrazione» delle informazioni relative alla cattura di pesci da parte delle navi da pesca appartenenti agli Stati Membri.

Per facilitare questi controlli, l’art. 14, paragrafo 1, del regolamento sul controllo (=Reg. CE 1224/2009), obbliga i comandanti dei pescherecci comunitari di "lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri" alla  tenuta a bordo del “Giornale di Bordo” (=log-book) cartaceo per le loro operazioni e a presentare "dichiarazioni di sbarco" e di "trasbordo" di pesci e prodotti della pesca. Dopo ogni viaggio o bordata[1], all’atto dello sbarco a terra, il Comandante oppure il suo mandatario deve presentare all’Autorità del luogo di sbarco una dichiarazione di sbarco, il cui modello è già compreso nella pagina del log-book.

Nel Giornale di bordo (=giornale di pesca) devono essere indicati, in partcolare, tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 Kg. di equivalente peso vivo (=netto).

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, ai fini dell’utilizzo delle tecnologie moderne, ha previsto che, per i pescherecci di "lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ", il Giornale di pesca debba essere in formato «elettronico» e che le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo siano presentate elettronicamente almeno una volta al giorno.

Le informazioni contenute nei giornali di pesca dovranno essere verificate al momento dello sbarco. È pertanto necessario che i soggetti coinvolti in attività di sbarco e di commercializzazione di pesci e prodotti della pesca siano tenuti a dichiarare i quantitativi sbarcati, trasbordati, messi in vendita o acquistati. Per i piccoli pescherecci di "lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri", non vi è l’obbligo di tenere a bordo un log-book o di compilare una dichiarazione di sbarco in quanto rappresenterebbe un onere sproporzionato rispetto alla loro capacità di pesca. Per garantire un livello di controllo adeguato di tali pescherecci è necessario comunque che gli Stati membri controllino le loro attività mettendo in atto un piano di campionamento.

L’art. 23 del regolamento (CE) 1967/2006 stabilisce che per le operazioni di pesca nel Mediterraneo, tutte le specie conservate a bordo in quantitativi superiori a 15 kg. di equivalente peso vivo (=netto) devono essere registrate nel “log-book”. La soglia di 15 Kg. oltre cui scatta l’obbligo di registrazione delle catture nel Giornale di bordo sale a 50 Kg. per le specie altamente migratorie e le piccole specie pelagiche.

Il log-book diventa, così, un altro “Libro” obbligatorio di bordo disciplinato dall’art. 169 del Codice della navigazione, Capo III, e dagli artt. 362 e ss. del Regolamento di esecuzione del Codice della nav. e la sua mancanza a bordo è punità ai sensi dell’art. 1193 del Cod. nav. Il giornale di pesca (art. 14, paragrafo 1 Reg. CE n. 1224/2009) comprende in particolare le seguenti informazioni:

  • numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio;
  • codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
  • data delle catture;
  • data di partenza dal e di arrivo al porto e durata della bordata di pesca;
  • tipo di attrezzo utilizzato, dimensioni delle maglie;
  • stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi inpeso vivo o, se del caso, numero di individui;
  • numero di operazioni di pesca.

La "tolleranza" autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di pesca, è del 10 % per tutte le specie.

I comandanti dei pescherecci comunitari registrano inoltre nel log-book tutte le stime dei rigetti di un volume superiore a 50 kg in equivalente peso vivo per qualsiasi specie.

Nell’ambito delle attività di pesca oggetto di un regime comunitario di gestione dello sforzo, i comandanti dei pescherecci comunitari devono registrare e contabilizzare nel loro giornale di pesca il tempo trascorso in una determinata zona indicando:

  • per gli attrezzi trainati:
  1. entrata e uscita dal porto situato in tale zona;
  2. ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;
  3. catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi dipeso vivo al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona;
  • per gli attrezzi fissi:
  1. entrata e uscita dal porto situato in tale zona;
  2. ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;
  3. data e ora della prima e delle successive collocazioni degli attrezzi fissi nelle zone in questione;
  4. data e ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi;
  5. catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi dipeso vivo al momento dell’uscita dalla zona o prima dell’entrata in un porto situato nella zona.

I comandanti dei pescherecci comunitari devono trasmettere quanto prima possibile, e comunque entro 48 ore dallo sbarco, le informazioni del giornale di pesca:

  1. al proprio Stato membro di bandiera;
  2. nonché se lo sbarco ha avuto luogo nel porto di un altro Stato membro alle Autorità competenti dello Stato membro del porto in questione.

 


[1] Bordata di pesca: qualsiasi viaggio di un peschereccio durante il quale si svolgono attività di pesca che iniziano nel momento in cui il peschereccio lascia i porto e termina all'arrivo in porto.