Classi di pesca

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Molto spesso e nella gran parte delle località marine sia italiane che straniere, la pesca viene comunque vissuta in maniera diversa, in cui solo l’esperienza di ogni singolo pescatore porta a prediligere alcuni metodi anziché altri al fine di ottimizzare l’attività di cattura.
I criteri per classificare l’attività di pesca marittima sono molteplici, ma il più usato a livello internazionale è quello che prende in considerazione la “distanza dalla costa” e per questo si è soliti distinguere tra pesca costiera (locale e ravvicinata), pesca d’altura o mediterranea e pesca d’alto mare od oceanica.

La pesca marittima è disciplinata – come abbiamo avuto modo di dire in precedenza - dalla Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 nonché dal Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968.

La pesca marittima…

...è l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali è responsabile, direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. per finalità professionali o sportive (art. 1 commi 1 e 2 L. 153/2004).

L'attività della pesca marittima è suddivisa in rapporto al “fine perseguito” nelle seguenti «classi di pesca»:

  • Pesca Professionale

Il Decreto Legislativo n. 4/2012, al Capo I, art. 2, comma 1, definisce la pesca professionale «attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca».

Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività (art. 2 comma 2):

  1. imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;
  2. attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
  3. la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
  4. l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
  • Pesca non professionale

La pesca non professionale così come la definisce l’art. 6 del D.lgs. n. 4/2012, è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale.

La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel Capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.

Il Regolamento CE 302/2009 concernente “un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007” annovera tra le altre le seguenti definizioni:

  1. «pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
     
  2. «pesca ricreativa»: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.