Competenza per il giudizio di opposizione

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Nell’attuare il riparto di competenza tra «Giudice di pace» e «Tribunale monocratico», il legislatore ha seguito diversi criteri, anche se il principio generale è che l’opposizione ex art. 22, viene presentata al Giudice di pace.

Le ipotesi "eccettuate" alla regola generale della competenza del Giudice di pace concernono le seguenti materie:

  1. tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  2. previdenza e assistenza obbligatoria;
  3. urbanistica ed edilizia (fuori dei casi di competenza del Giudice amministrativo);
  4. circolazione stradale (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
  5. tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
  6. igiene degli alimenti e delle bevande;
  7. società e intermediari finanziari (fuori dei casi di competenza della Corte d’Appello…);
  8. tributaria e valutaria (eccettuate, per la prima, le ipotesi di competenza delle commissioni tributarie).
  9. se per la violazione è prevista una sanzione superiore nel massimo a 15.493 €