Il G.I.P. e l'incidente probatorio

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Normalmente le prove vengono acquisite al dibattimento. In via eccezionale, vi sono dei casi in cui il legislatore, in previsione dei rischi che il rinvio al dibattimento presenta nell’attesa (rischio di inquinamento della loro genuinità, modificazione, alterazione naturale o indotta, scomparsa), dispone che certe prove possano essere raccolte prima, nella fase delle indagini preliminari, ma non dal P.M., bensì da un Giudice, il G.I.P., attraverso lo strumento dell’«incidente probatorio».

  • Si pensi, ad esempio, al testimone gravemente ammalato o minacciato; ad una perizia relativa ad una casa o ad un luogo il cui stato è soggetto a modificazion Si pensi, ad esempio, al testimone gravemente ammalato o minacciato; ad una perizia relativa ad una casa o ad un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile.ne non evitabile.

L’incidente probatorio consiste quindi nella anticipata acquisizione della prova non rinviabile al dibattimento. Non potendo la prova attendere il dibattimento, i meccanismi dibattimentali di formazione della prova sono anticipatamente azionati innanzi allo stesso G.I.P., nel contraddittorio delle potenziali parti e con le stesse formalità della “cross examination” (=esame incrociato). Trattasi, invero, di vero e proprio incidente (o parentesi o segmento) processuale.

 

  • Si pensi, ad esempio, al testimone gravemente ammalato o minacciato; ad una perizia relativa ad una casa o ad un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile.

Mediante l'incidente probatorio, il G.I.P. compie dunque un atto che potrebbe essere tardivo tentare di compiere in dibattimento e il cui compimento da parte della Polizia Giudiziaria o del P.M., invece, non potrebbe produrre effetti ai fini della decisione del Giudice del dibattimento (poiché si configurerebbe quale atto di indagine e cioé come un atto inidoneo a costituire prova).

I casi di incidente probatorio sono tassativamente elencati dall'art. 392 c.p.p., e si verificano quando:

  1. la prova sarebbe esposta a deterioramento (art. 392, comma 1 lett. b, c e d, art. 392, comma 1bis c.p.p.);
  2. la acquisizione della prova sarebbe impossibile (art. 392, comma 1 lett. a, c e d c.p.p.);
  3. la acquisizione della prova determinerebbe una sospensione troppo lunga del dibattimento (art. 392, comma 2 c.p.p.).
  • Ad esempio, il P.M. o l’indagato possono richiedere al G.I.P. di procedere con incidente probatorio se temono che prima del giudizio lo stato dei luoghi si modifichi o il testimone o il pentito vengano minacciati o corrotti; o ancora, se temono che prima del giudizio si verifiche la morte del testimone già ammalato; ovvero, se il mezzo di prova consiste in una perizia molto complessa che può essere espletata solo in più di 60 giorni.

Gli atti compiuti con incidente probatorio sono, fin dall’inizio, acquisiti al fascicolo del dibattimento e hanno la stessa utilizzabilità di quelli compiuti in giudizio.
Poiché l’incidente probatorio prevede il contraddittorio delle potenziali parti (Pubblico Ministero, difensore e, nella gran parte dei casi, anche l’indagato), di conseguenza, fa scoprire al Pubblico Ministero la direzione delle indagini.
Occorre, quindi, fare un uso molto accorto dell’incidente probatorio: Pubblico Ministero e Polizia giudiziaria devono valutare attentamente se ricorrere ad esso o rischiare che la prova si inquini o si deteriori o divenga impossibile la ripetizione.