L'attività investigativa della Polizia Giudiziaria

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L’attività di investigazione svolta dalla Polizia Giudiziaria di propria iniziativa si colloca all’inizio delle indagini preliminari, a decorrere dal momento in cui la Polizia Giudiziaria ha acquisito la notizia di reato e consiste nella raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto (c.d. fonti di prova) ed alla individuazione del colpevole (art. 348 comma 1 c.p.p.), procedendo sia alla ricerca e conservazione delle cose e delle tracce pertinenti al reato (c.d. fonti di prova reali) sia alla ricerca di persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (c.d. fonti di prova personali) nonché al compimento di atti specificamente indicati (artt. 340-354 c.p.,p.).
L'attività di investigazione può consistere nel compimento di  «atti tipici» di indagine, espressamente disciplinati dal Codice (ad esempio, le perquisizioni artt. 247 – 252, 352; le sommarie informazioni dall’indagato e da altre persone artt. 350 e 351), e di «atti atipici» (o informali) e cioè quella attività che, pur non essendo espressamente disciplinata dal codice, non è da questo vietata e anzi rientra nelle regole della buona tecnica di indagine.

  • Può pensarsi, ad esempio, alle attività informali che possono essere compiute per individuare una persona, la sua attività, le sue fattezze fisiche (accertandone presso il Comune l’identità anagrafica oppure acquisendo presso la Prefettura la copia della fotografia apposta sulla patente di guida, ecc.); ai sopralluoghi per verificare sul posto la fondatezza di fatti e circostanze di cui si è avuta notizia magari confidenziale; ai pedinamenti e agli appostamenti che rappresentano l'espressione più frequente ed efficace, spesso integrati con rilevamenti fotografici per consentire l’identificazione di persone e meglio proseguire l’attività investigativa; all’attivazione di contatti con gli informatori.

Le attività della Polizia Giudiziaria, dirette a stabilire la natura del reato e l'identificazione dell'autore, comportano specifiche operazioni che vengono generalmente suddivise secondo una consueta classificazione, in:

  1. indagini dirette
  2. indagini indirette

Sono atti di «investigazione diretta», gli atti nei quali l’attività si svolge immediatamente su persone e cose. Sono «dirette» quelle compiute sul luogo del reato e consistono: nell’osservare, fissare ed evidenziare con precise metodologie tutto ciò che presenta l’ambiente soggetto in esame in specifica attinenza con il fatto per cui si opera.

  • Ad esempio, inquadrare la ricognizione di un tratto di mare interessato dalla rilevata presenza di sostanze inquinanti, ovvero gli accertamenti svolti a bordo di unità da cui si ritenga sia stato operato lo sversamento delle sostanze o, a seguito dell’introduzione del D.lgs. n. 22/97 e del T.U. 151/99, gli accertamenti disposti a carico delle industrie operanti su area demaniale marittima in materia smaltimento di rifiuti e di acque reflue, o ancora i controlli disposti sul demanio marittimo per l’accertamento di eventuali ipotesi di occupazioni o innovazioni abusive.

Sono atti di «investigazione indiretta», gli atti dove l’attività prevede il contributo di persone diverse dagli operanti (es. persona offesa, potenziale testimone, indagato). Sono «indirette» quelle compiute in parallelo o successivamente alle dirette: per acquisire elementi e informazioni utili alla identificazione del responsabile del reato in esame.

  • Ad esempio, rientrano in questi atti le dichiarazioni dell’indagato e dei potenziali testimoni per le sommarie informazioni, ecc. E’ il caso del marittimo che resosi responsabile del delitto di omicidio del superiore (art. 1150 Cod. nav.) ed in stato di arresto viene condotto presso la propria cabina dall’Ufficiale di polizia giudiziaria per fornire indicazioni utili circa l’occultamento dell’arma dallo stesso impiegata, ovvero le dichiarazioni rese dal membro dell’equipaggio che abbia riportato gravi lesioni a seguito di percosse

Con le indagini dirette si fissano dati di fatto «inconfutabili», cioè obbiettivi e controllabili mentre con le indagini indirette si acquisiscono dati «confutabili» cioè soggettivi e non sempre controllabili.
Più in particolare, si precisa che la Polizia Giudiziaria non può porre in essere attività che, di fatto, precludano in modo irreversibile le future valutazioni processuali del Pubblico Ministero. In tal senso, per la polizia giudiziaria sussiste il “divieto” di compiere “atti irripetibili”, se non nei casi specificamente previsti..

  • Ad esempio, perquisizioni, ispezioni, sequestri, accertamenti tecnici non ripetibili.