Ispezione e rimozione di un cadavere

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Il personale del Corpo delle Capitanerie di porto - a seguito della segnalazione della presenza di un cadavere in prossimità del lido o di una spiaggia - può imbattersi in un'attività di indagine rivolta alla sua "identificazione" e alla sua "ispezione".

Un'apposita disposizione di attuazione del Codice di rito (art. 116 - Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato) prevede, in generale, che spetta al Pubblico Ministero competente procedere alla identificazione e alla ispezione del cadavere oltre all'accertamento delle cause della morte. Così come al medesimo compete anche ordinarne la rimozione e darne nulla-osta per la sepoltura. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo sia fotografato.

Ciò non vuol dire, tuttavia, che la Polizia Giudiziaria (ad esempio, il personale del Corpo delle Capitanerie nel caso in cui ne abbia avuto per prima notizia) non possa svolgere, a iniziativa o su delega, attività di indagine rivolta alla identificazione e alla ispezione di un cadavere oltre che all'accertamento delle cause della morte.
La Polizia Giudiziaria può infatti procedere "a iniziativa" al compimento di rilievi e ispezioni sul cadavere quando sussistono i «presupposti» che legittimano l'accertamento urgente (art. 354 commi 2 e 3 c.p.p.).

  • Tale situazione si verifica, ad esempio, quando si teme che le tracce del reato possano venir meno (alterarsi) per fenomeni di putrefazione accellerati dalle condizioni ambientali ed il P.M. non può intervenire tempestivamente. Può consistere nella descrizione delle vesti e degli oggetti rinvenuti in prossimità del cadavere, assicurandole la custodia.

Su delega del P.M. e quando questi non ritiene di intervenire la Polizia Giudiziaria può poi procedere a "rimuovere il cadavere". Quando non ricorrono i presupposti dell'accertamento urgente (art. 354 c.p.p.) oppure manca l'autorizzazione del P.M., la Polizia Giudiziaria non può autonomammente procedere alla rimozione del cadavere.
Tra i rilievi che la Polizia Giudiziaria autonomamente o su delega può compiere sul cadavere non rientra «l'autopsia». Questa rientrando tra gli "accertamenti tecnici non ripetibili" (art. 360 c.p.p.) può essere compiuta solo dal P.M. e non è delegabile alla Polizia Giudiziaria in quanto incompatibile con l'attività di polizia giudiziaria. 

 Rinvenimento di cadavere