Gli ausiliari della P.G.

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La Polizia Giudiziaria nell’ambito della loro competenza può trovarsi, quando agisce o di iniziativa o su delega del Pubblico Ministero, nella necessità di compiere atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche che essa non possiede.

  • Si pensi, ad esempio, all’analisi di un campione di sostanza per stabilire se si tratta o meno di materiale infiammabile o esplosivo; all’esecuzione di rilievi; all’apertura di una cassaforte o di una porta, blindata o meno.

Fra gli “ausiliari” di polizia giudiziaria rientrano, ad esempio, il funzionario ASL, il Chimico di porto o il veterinario a cui la Capitaneria di Porto deve spesso ricorrere per far certificare, rispettivamente, l’entità, le caratteristiche e la natura di un “agente” inquinante ovvero per le opportune verifiche nei mercati ittici, ecc.

In questi casi la polizia giudiziaria può avvalersi di «persone idonee» e cioè di persone in possesso delle competenze tecniche necessarie ad operare in quel determinato settore che forma oggetto dell’attività di polizia giudiziaria (art. 348, 4° comma c.p.p.)

► Tali soggetti:

  1. non possono rifiutare la propria opera e devono, quindi, presentarsi e svolgere l’incarico ricevuto, potendo, altrimenti, incorrere nel reato previsto dall’art. 328 c.p. (Rifiuto di atti di ufficio – Omissione);
  2. devono mantenere il segreto, secondo quanto prevede l’art. 329, in ordine all’attività svolta, potendo, altrimenti, incorrere nel reato previsto dall’art. 326 c.p. (Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio).

Fra le persone idonee di cui si tratta va compreso anche l’interprete del quale la polizia giudiziaria deve necessariamente avvalersi per:

  1. tradurre uno scritto redatto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile;
  2. assumere le dichiarazioni di un indagato o di altra persona che non conosce la lingua italiana.
  • Ad esempio, in caso di sinistro marittimo dove sia coinvolta una nave straniera, l’organo che esperisce l’inchiesta sommaria si avvarrà dell’interprete per verbalizzare le dichiarazioni rilasciate dai membri dell’equipaggio coinvolti.

L’obbligo di avvalersi dell’interprete sorge anche quando l’Ufficiale di polizia giudiziaria ha personalmente conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
Anche quando si avvale di persona idonea a norma dell’art. 348, 1° comma c.p.p., l’Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria continua pur sempre ad assumere la «paternità dell’atto»: spetta a lui formulare i quesiti necessari, controllare l’attività del tecnico, consacrare in Verbale o (annotazione) le operazioni effettuate e i risultati conseguiti allegando, quando sia il caso, gli elaborati tecnici redatti.
Ciò vuol dire che, sotto il profilo formale, gli atti compiuti dall’ausiliare hanno la stessa natura ed efficacia degli atti compiuti dall’autorità che si è avvalsa dell’opera dell’ausiliare.

I «compensi» agli ausiliari saranno liquidati a norma dell’art. 11 legge 8.7.1980, n. 319 come modif. dal D.M. 30.5.2002 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’Autorità Giudiziaria).