Limitazioni di uso del fucile subacqueo

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L'art. 131 del Regolamento, intitolato "Limitazione di uso del fucile subacqueo", recita: «È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione».
La norma chiarisce come l'abitudine di alcuni di trasportare i fucili carichi sul gommone o di appoggiare i fucili carichi sopra la plancetta durante gli spostamenti integri in realtà una condotta proibita dalla legge e passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro (art. 11, n. 10 lettera a) D.lgs. N. 4/2102).
Sempre riguardo il fucile, bisogna considerare che anche se la legge lo definisce un attrezzo da pesca, resta comunque uno strumento di offesa e pertanto è bene toglierlo dal bagagliaio della propria auto al rientro dalla pescata e non portarselo dietro in situazioni in cui sarebbe difficile giustificarne la presenza, come ad esempio andando a fare shopping o peggio ancora andando a sciare. Questo consiglio vale a maggior ragione per il coltello da sub.

Concorso eventuale con il reato (contravvenzione) di “porto senza giustificato motivo di strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa della persona” (art. 4 L. 110/75).

 

 

  • Età minima per praticare la pesca subacquea

Innanzitutto, la pesca subacquea con fucile o attrezzi similari può essere esercitata solamente dopo aver compiuto il 16 (sedicesimo) anno di età (art. 11, comma 19 lettera b) D.lgs. N. 4/2012).
Chi
cede un fucile subacqueo o un attrezzo similare ad un minore di anni 16 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro (art 10, comma10 D.lgs. N. 4/2102).

La stessa pena è prevista per chi affida un fucile subacqueo o attrezzo similare ad un minore di anni 16 qualora all'affidamento, che possiamo definire una "cessione temporanea", segua l'uso effettivo.