Il ritiro dei rifiuti provenienti da navi soggette a notifica
I Comandanti delle navi dirette verso un porto situato nel territorio italiano o di un altro Stato Membro della Comunità Europea devono comunicare e trasmettere all’Autorità competente nel porto di scalo tutte le «informazioni» inerenti i rifiuti prodotti dalla nave e dai residui del carico mediante la compilazione del «modulo di notifica» (Allegato). Tale modello, debitamente compilato in ogni sua parte può essere inviato anche a cura dell’Agenzia marittima della nave.
La tempistica dell’invio della notifica da parte del Comandante della nave è la seguente:
- almeno 24 ore prima dell’arrivo della nave presso il porto, se il porto è noto;
- non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall’arrivo;
- prima della partenza della nave dal porto di scalo precedente, in caso di durata del viaggio inferiore a 24 ore.
Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere organizzato per erogare le prestazioni in modo continuativo (ad esempio dalle 8.00 h alle 24.00 (16 h) o 24 h su 24 h) in base alle esigenze del porto e alla regolamentazione locale; inoltre è possibile definire delle modalità operative per organizzare il servizio anche su chiamata ossia in seguito a necessità esplicitamente comunicate dal Comandante della nave. Il personale operativo deve essere in numero sufficiente ed adeguatamente formato per garantire l’efficacia del servizio.
Le fasi operative per la raccolta dei rifiuti distinti per tipologia, provenienti dalle navi soggette a notifica
►Rifiuti prodotti dalle attività di bordo
I rifiuti prodotti dalle attività di bordo (assimilabili agli urbani, alimentari e altri non speciali e non pericolosi) devono essere, differenziati per tipologia dal personale di bordo, per permettere un corretto conferimento. Compiute le fasi di accertamento preliminare del quantitativo e della tipologia, il ritiro dei rifiuti può avvenire, da parte del personale addetto al servizio, via terra o via mare a seconda se la nave si trova in all’ormeggio o in rada:
- navi all’ormeggio in banchina: mediante autocarro equipaggiato o altro mezzo. Il personale di bordo della nave richiedente provvede a scaricare i rifiuti, il personale addetto si reca sotto bordo e procede al ritiro dei sacchetti e/o dei contenitori.
- le navi in rada: mediante motobarca opportunamente equipaggiata. Le manovre di avvicinamento, di ormeggio e di disormeggio della nave dalla quale deve essere effettuato il ritiro dei rifiuti devono essere effettuate in osservanza delle norme di prevenzione degli abbordi in mare, a cura e sotto la responsabilità dei comandanti e con modalità con essi concordate. Il trasbordo dei rifiuti viene effettuato dal personale di bordo e dagli addetti al servizio e deve avvenire in condizioni meteomarine favorevoli.
Ultimate le operazioni di ritiro, sia via terra che via mare:
- viene fatto sottoscrivere dal Comandante della nave beneficiaria del servizio (o da un delegato) il “Buono di prestazione”;
- i mezzi nautici rientrano nel porto (nel caso di ritiro via mare);
- i rifiuti vengono trasportati presso l’apposito impianto portuale di raccolta o presso i centri di trattamento e/o smaltimento, opportunamente individuati ed autorizzati. Per i rifiuti assimilabili agli urbani e speciali non pericolosi, qualora non differenziati, sarà necessario compiere un’opportuna selezione e cernita allo scopo di separare le diverse tipologie di rifiuti, di assicurare il controllo e l’eliminazione di eventuali frazioni non compatibili di diversa classificazione e, successivamente, di avviare al corretto recupero i materiali recuperati e allo smaltimento gli altri residui;
- i rifiuti alimentari putrescibili non recuperabili dovranno essere trasportati in giornata presso gli impianti di smaltimento autorizzati; per le altre tipologie di rifiuti è possibile prevedere lo stoccaggio presso l’area di messa in riserva presente nell’impianto portuale di raccolta, con successivo periodico conferimento ai più vicini centri di trattamento e/o smaltimento autorizzati.
► I rifiuti alimentari provenienti dai Paesi Extra U.E. collocati in appositi contenitori, devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o in discarica previa sterilizzazione da effettuarsi secondo le modalità tecniche indicate nell’art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 22 maggio 2001; ai sensi dello stesso Decreto la vigilanza relativa all’attività di sbarco e raggruppamento di detti rifiuti e l’attività di sterilizzazione, all’interno del sedime portuale, è esercitata dagli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea e dagli Uffici Veterinari di Porto.
► Oli esauriti e residui oleosi
Il servizio di raccolta degli oli esauriti e di altri residui oleosi si svolge utilizzando un autocarro con cisterna scarrabile o gli altri appositi mezzi nautici qualora la nave sia in rada. Le cisterne/contenitori/serbatoi devono essere provvisti di sistemi di chiusura e di dispostivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tali sistemi devono essere dotati di dispositivi di antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno, devono inoltre prevedere indicatori di livello e sfiati captati ed abbattuti da un idoneo sistema di abbattimento. Le manichette e i raccordi dei tubi devono essere mantenuti in perfetta efficienza per evitare dispersioni nell’ambiente.
I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave o dalla ditta concessionaria, sia che la nave sia in rada o all’ormeggio:
- se i liquidi sono pompati direttamente dal bordo della nave, gli operatori della ditta devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettone della cisterna. Una volta che la cisterna si è riempita, gli operatori addetti al controllo del livello del liquido nella cisterna fanno interrompere le operazioni di pompaggio a bordo della nave, riconsegnano la/e manichetta/e e chiudono il bocchettone della cisterna;
- se i liquidi sono pompati dai mezzi della ditta concessionaria, l’intervento viene eseguito dall’operatore con l’utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave. L’operatore dovrà stendere la/e manichetta/e fino al punto di raccolta della nave e collegarla/e al bocchettone della cisterna, accendere la motopompa, controllare le operazioni di carico e una volta riempita la cisterna spegnere la motopompa e togliere la/e manichetta/e dal bocchettone.
Ultimate le operazioni di ritiro:
- viene fatto sottoscrivere dal Comandante della nave beneficiaria del servizio (o da un delegato) il “Buono di prestazione”;
- al riempimento della cisterna il personale addetto al servizio si recherà presso un apposito Centro Autorizzato per lo scarico dei rifiuti liquidi.
► Rifiuti speciali pericolosi e non
I rifiuti speciali, pericolosi e non, dovranno essere conferiti in appositi contenitori e opportunamente identificati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, evitando la miscelazione perché espressamente vietata. Compiute le fasi di accertamento preliminare del quantitativo e della tipologia, il ritiro dei rifiuti si svolge utilizzando un autocarro autorizzato con idoneo cassone.
Ultimate le operazioni di ritiro:
- viene fatto sottoscrivere dal Comandante della nave beneficiaria del servizio (o da un delegato) il “Buono di prestazione” (Allegato);
- i rifiuti vengono trasportati presso l’apposito impianto portuale di raccolta o presso i centri di trattamento e/o smaltimento autorizzati. Per i rifiuti speciali non pericolosi, qualora non differenziati, sarà necessario compiere un’opportuna selezione e cernita allo scopo di separare le diverse tipologie di rifiuti, di assicurare il controllo e l’eliminazione di eventuali frazioni non compatibili di diversa classificazione e, successivamente, di avviare al corretto recupero i materiali recuperati e allo smaltimento gli altri residui;
- i rifiuti potranno essere stoccati presso l’area di messa in riserva per rifiuti pericolosi o non pericolosi presente nell’impianto portuale di raccolta, con successivo periodico conferimento ai più vicini centri di trattamento e/o smaltimento autorizzati.
Fra i rifiuti speciali, pericolosi e non, possono rientrare anche i rifiuti sanitari il cui conferimento deve avvenire in sacchetti distinti; in caso di rifiuti a rischio infettivo gli stessi dovranno essere conferiti in appositi contenitori. La normativa di riferimento per i rifiuti sanitari è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”.
► Acque nere
Il servizio si svolge utilizzando un autocarro con cisterna scarrabile o gli altri appositi mezzi nautici qualora la nave sia in rada. I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave o dalla ditta concessionaria (Vedi fasi operative Oli esauriti e residui oleosi) Al riempimento della cisterna il personale addetto al servizio si recherà presso un apposito impianto di depurazione per lo scarico dei rifiuti.
► Utilizzo di mezzi nautici e terrestri
Il ritiro dei rifiuti dalle navi soggette a notifica si attua attraverso l’utilizzo di mezzi nautici e terrestri. La prevalenza del ritiro dei rifiuti con mezzi nautici rispetto a quelli terrestri può trovare la sua ragione in base alle caratteristiche geografiche dell’area portuale, ai luoghi di ancoraggio delle navi che stazionano nel porto e al posizionamento delle banchine. Ad esempio nel caso di navi in rada la ditta dovrà provvedere al ritiro in loco dei rifiuti utilizzando mezzi nautici.
I possibili mezzi nautici e terrestri utili per il ritiro dei rifiuti sono di seguito elencati.
• Mezzi Nautici
- rimorchiatori di potenza variabile;
- motobarche abilitate al trasporto di merci pericolose;
- battelli ecologici polivalenti;
- bettoline per il trasporto di prodotti petroliferi;
- bettoline per il trasporto di rifiuti solidi;
- motobarche e/o bettoline per il ritiro giornaliero di rifiuti costituiti da frazioni organiche putrescibili e rifiuti solidi assimilati ed assimilabili;
- bettoline per ritiro delle acque di sentina.
• Mezzi terrestri
- autocarri scarrabili di portata;
- autocarri scarrabili con gru ragno;
- autocisterne;
- macchine operatrici con braccio a ragno/benna;
- compattatori ecologici;
- contenitori ecologici e/o cassoni scarrabili stagni e non;
- pressa-rifiuti;
- mezzi per il ritiro giornaliero di rifiuti costituiti da frazioni organiche putrescibili e rifiuti solidi assimilati ed assimilabili;
- mezzi di varia capacità e tipologia a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere e trasportare.
I mezzi nautici devono risultare conformi alle specifiche prescrizioni stabilite dalla vigente normativa ed essere abilitati allo svolgimento del relativo servizio, con particolare riferimento al trasporto di rifiuti pericolosi e all’indicazione della relativa classe. Ogni mezzo nautico è sottoposto a revisione e controllo periodico dal Registro Italiano Navale (RINa) per il rinnovo dell’abilitazione alla navigazione e dall’Autorità competente nel porto per la sicurezza.
I mezzi terrestri sono sottoposti ad autorizzazione e le ditte che effettuano il trasporto di rifiuti, pericolosi o non, devono essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali (in ottemperanza all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006) e alle revisioni periodiche previste dalla legislazione in materia di trasporti (revisione annuale presso la MCTC – Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione).