La competenza agli «Atti» della Polizia Giudiziaria Militare

Versione stampabileVersione stampabile

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Militare (UPGM) sono legittimati a compiere, sia pure per accertare solo determinate categorie di reati, tutti gli atti di polizia giudiziaria. Va peraltro rilevato che mentre gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono svolgere qualsiasi atto, gli Agenti possono compierne alcuni e non altri [1]. 

In particolare gli UPGM. possono procedere: 

  • Ÿ  Atti di Polizia Giudiziaria obbligatori
  1. acquisizione e trasmissione della notizia di reato;
  2. ricerca e conservazione di cose e tracce pertinenti al reato;
  3. ricerca di eventuali potenziali testimoni;
  4. identificazione dell’indiziato e degli eventuali potenziali testimoni;
  5. acquisizione di sommarie informazioni dell’inquisito, in presenza del difensore;
  6. assunzione di informazioni dai potenziali testimoni;
  7. perquisizioni locali o personali, in caso di flagranza o evasione;
  8. effettuazione - qualora esista il pericolo che le cose, le tracce o i luoghi possano essere alterati o modificati - dei necessari accertamenti e rilievi, nonché “sequestro” del corpo di reato e delle cose a questo pertinenti (deve però esserci effettiva necessità ed urgenza);
  9. trasmissione del verbale di tutte le operazioni effettuate, non oltre le 48 ore, al P.M. competente per territorio. 
  • Atti di P.G. facoltativi 
  1. Acquisizione di dichiarazioni spontanee dalla persona inquisita (queste dichiarazioni hanno però un valore relativo). 
  • Atti delegati dal P.M. 
  1. Perquisizioni, sequestri, operazioni di individuazione di persone, cose o documenti nonché ricerca e sequestro del corpo di reato e delle cose comunque pertinenti al reato stesso. 
  • Altre attività, funzionali a quelle del Giudice e del Pubblico Ministero
  1. Notificazioni, esecuzione degli ordini di custodia cautelare dell’imputato, esecuzione dell’ordine di carcerazione del condannato.

 


 

[1] A quest’ultimo proposito, le disposizioni dettate dal Codice di rito e dalle norme di attuazione stabiliscono che, gli atti di polizia giudiziaria possono essere compiuti, indistintamente, dagli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria e che alla regola si fa eccezione solo per quegli atti il cui compimento è espressamente “riservato” agli ufficiali di polizia giudiziaria in via assoluta o relativa. La riserva è assoluta quando l’atto, per la sua complesità e delicatezza, può essere compiuto dagli Ufficiali di polizia giudiziaria e cioè dai soggetti che, per le qualifica rivestita, sono titolari di più collaudate capacità tecnico-professionali. La riserva è relativa quando l’atto può essere compiuto anche dagli Agenti di polizia giudiziaria nei casi di particolare necessità e urgenza, cioè a dire, nei casi che esigono l’immediato svolgimento di attività operativa (art. 113 att.). Nelle ipotesi di riserva relativa, la necessità e urgenza che legittimano l’intervento degli Agenti di polizia giudiziaria non devono essere espressamente motivate, ma possono essere desunte anche da elementi collegati alla concreta situazione di indagine. L’agente che compie un atto in assenza di una situazione di necessità e urgenza può rispondere disciplinarmente. Nell’ipotesi di riserva assoluta, l’atto compiuto da Agenti di polizia giudiziaria è invece considerato illegittimo (Cass. 4408/98).