I soggetti del reato: il soggetto attivo

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Ogni reato ha un «soggetto attivo» (=autore del reato) e un «soggetto passivo» (=il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale).

In particolare, il «soggetto attivo» è colui (o coloro, nel caso di concorso) che ha posto in essere il comportamento vietato dalla norma incriminatrice e che nel procedimento penale assume, a seconda delle fasi o dei momenti, la qualità di indagato, di imputato, di reo o condannato e di internato.

Tutte le persone fisiche (art. 27 Cost.) possono essere soggetti attivi del reato, hanno cioè l’attitudine a porre in essere comportamenti penalmente rilevanti, senza distinzione di età, sesso od altre condizioni soggettive essendo tutte dotate di capacità penale.

Ne consegue che l’età, le situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità non escludono il reato, ma sono rilevanti solo ai fini della concreta applicabilità della pena.

  • Ad esempio, nel caso di furto commesso da una persona incapace di intendere e di volere, il reato sussiste, ma non è applicabile la pena.

In relazione al «soggetto attivo», distinguiamo:

  1. reati comuni
  2. reati propri

I reati «comuni», sono quelli posti in essere da qualunque soggetto, indipendentemente da particolari caratteristiche soggettive. In tale ipotesi la norma, generalmente, fa riferimento a «chiunque.....». 

  • Ad esempio, sono reati comuni, il furto (art. 624 c.p. e art. 1148 Cod. nav.)..«Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui...» e l’omicidio (art. 575 c.p. e art. 1150 Cod. nav.) ... «Chiunque cagiona la morte di un uomo...».

I reati «propri», sono quei reati che, a causa della particolare natura del bene giuridico protetto, che si presta ad essere offeso soltanto da soggetti particolari, possono essere commessi da chi rivesta determinate «qualifiche» o «condizioni».

  • Ad esempio, sono reati propri, il peculato (art. 314 c.p.), la concussione (art. 317 c.p.) che possono essere commessi da Pubblici Ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio (delitti contro la pubblica amministrazione) nonché l’arresto illegale (art. 606 c.p.), la perquisizione e la ispezione personale arbitraria (art. 609 c.p.) ovvero il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) che può essere commesso solo da chi è testimone in un processo.
  • Ad esempio, sono reati propri, nel campo marittimo, l’ubriachezza (art. 1120, comma 1, Cod. nav.), la falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni (art. 1127 Cod. nav), l’omissione di assistenza a navi o persone in pericolo (art. 1158 cod. nav.) ovvero il rifiuto di servizio da parte del pilota (art. 1114 Cod. nav.), che possono essere commessi dal comandante di nave mercantile ovvero dal pilota.

 

Per stabilire se il reato sia comune o proprio, non è sufficiente, quindi, verificare se la norma incriminatrice usi o meno l’espressione «chiunque...», bensì occorre esaminare con attenzione la norma nel suo complesso. Un reato può essere commesso da una o più persone fisiche. Nel primo caso si è in presenza di un reato «monosoggettivo»; nel secondo di un reato «plurisoggettivo». Il fenomeno dei reati c.d. plurisoggettivi o del concorso necessario di persone si realizza quando è la stessa norma incriminatrice a richiedere per la sussistenza del reato, una pluralità di soggetti attivi. Vi sono, infatti, beni giuridici che possono essere lesi soltanto dall’azione di più soggetti. Il concorso di persone nel reato costituisce invece una forma eventuale di manifestazione del reato (come si vedrà in seguito) che si realizza allorquando più persone pongono in essere un reato che, astrattamente considerato, avrebbe potuto essere realizzato anche da una sola persona.

  • Così ad esempio, l’ incesto (art. 564 c.p.) che offende la morale della famiglia ha per soggetti attivi due persone (delitto bilaterale) di sesso diverso, che devono essere ascendenti o discendenti o affini in linea retta (suocero e nuora, suocera e genero) o fratello e sorella; la rissa (art. 588 c.p.) ha per soggetti attivi almeno tre persone che abbiano commesso una serie di atti illegittimi contestuali, reciproci, idonei a offendere la incolumità fisica della persona.

Non tutti gli autori di un reato ne subiscono però le conseguenze giuridiche. Le persone immuni ad esempio, non sono assoggettate a conseguenze penali; quelle socialmente non pericolose non possono essere sottoposte a misure di sicurezza; quelle incapaci di intendere e volere (=non imputabili) non possono essere condannate alla pena prevista per il reato da esse commesso.