Inchiesta di bandiera

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Il potere di svolgere (=verificare) in alto mare la «Inchiesta di Bandiera» (right of approach)[1] volta a conoscere la nazionalità di un mercantile è un antico diritto consuetudinario esercitabile da parte di una nave da guerra.
Anche se non sembra possibile individuare un obbligo a carico della nave mercantile di esporre continuamente la propria bandiera, il mancato rispetto del "
cerimoniale marittimo", che impone alla nave mercantile di issare la bandiera incontrando in alto mare una nave da guerra, può legittimare quest’ultima a inoltrare ed eventualmente reiterare la richiesta di mostrare la nazionalità della nave mercantile. In alcuni ordinamenti, come quello italiano, tale obbligo è codificato (art. 201 Cod nav.)[2]

Inchiesta di bandiera

Tuttavia, è necessario puntualizzare che, secondo il nuovo diritto internazionale marittimo, il diritto di visita per accertare la bandiera, che può arrivare, per successivi gradi, all’uso della forza, anche se solamente come extrema ratio, è legittimato soltanto ogni qual volta vi sia il fondato sospetto che la nave mercantile, pur battendo una bandiera straniera, o rifiutandosi di mostrarla, abbia in verità la medesima bandiera della nave da guerra.
Pertanto, ogni ulteriore e conseguente attività coercitiva (dirottamento e confisca della nave) è internazionalmente lecita solo in quanto la verifica abbia confermato che la nave fermata sia incorsa nel cosiddetto “
falso di bandiera”, avendo in realtà la stessa nazionalità della nave da guerra ispettrice.

Diversa è l’ipotesi della nave senza nazionalità. In ragione dell’allarme internazionale che desta, una nave senza bandiera ovvero una nave che navighi sotto bandiera di uno o più Stati, usandole come “bandiere di convenienza” (assimilata alla nave priva di nazionalità), è sottoposta al potere coercitivo delle navi da guerra di qualsiasi Stato, dunque alla visita e all’eventuale dirottamento in un porto della nave da guerra per ulteriori controlli ed ispezioni.

  • Protocollo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa Albanese di attuazione dello scambio di lettere relativo alla collaborazione nella prevenzione degli atti illeciti che ledono l’ordine giuridico nei due paesi e l’immediato aiuto unitario quando messa a rischio la vita di coloro che tentano di lasciare l’Albania (Roma 2 Aprile 1997).

 


[1] La Convenzione di Montego Bay 1982, pur non disciplinando espressamente tale attività - che peraltro, può considerarsi corrispondente ad una prassi internazionale – la presuppone, quale procedura preparatoria rispetto all’esercizio del diritto di visita.

[2] Art. 201 Cod. nav. – (Inchiesta di bandiera) – Le navi mercantili nazionali devono obbedire all’intimazione di fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità (art. 1211Cod. nav.)