Compilazione del giornale di pesca in formato cartaceo

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L’art. 33 del Reg. CE n. 404/2011 detta norme specifiche per il giornale di pesca in formato cartaceo e in particolare stabilisce che il medesimo debba essere compilato con tutte le informazioni obbligatorie, anche in caso di catture nulle:

  1. quotidianamente entro le ore 24:00 e prima dell'entrata in porto;
  2. all'atto di ogni ispezione in mare;
  3. in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione o dallo Stato membro di bandiera.
  • Si compila una nuova riga nel giornale di pesca cartaceo:
  1. per ogni giornata in mare;
  2. quando si esercita attività di pesca in una nuova divisione CIEM o in un'altra zona di pesca nell'arco della stessa giornata;
  3. quando si inseriscono dati relativi allo sforzo di pesca.
  • Si compila una nuova pagina nel giornale di pesca cartaceo:
  1. quando si utilizza un attrezzo diverso o una rete con maglie di dimensione diversa rispetto all'attrezzo precedentemente utilizzato;
  2. per ogni operazione di pesca effettuata dopo un trasbordo o dopo uno sbarco intermedio;
  3. quando il numero delle colonne non è sufficiente;
  4. all'atto della partenza da un porto qualora non sia stato effettuato lo sbarco.

All'atto della partenza da un porto o a seguito del completamento di un'operazione di trasbordo e quando le catture rimangono a bordo, i quantitativi di ogni specie sono indicati su una nuova pagina del giornale di pesca.

Si utilizzano i codici riportati nell'Allegato XI per indicare, alle voci corrispondenti del giornale di pesca in formato cartaceo, gli attrezzi di pesca utilizzati.