Requisiti dell'Agressione

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 Circa i requisiti dell’aggressione, l’art. 52 Codice penale comune richiede che: 

  1. oggetto dell’attacco sia un «diritto» (personale o patrimoniale)
  2. l’«offesa» minacciata sia ingiusta
  3. l’«aggressione» abbia creato per il diritto minacciato un pericolo attuale (=incombente). 

Ciò significa che le legittima difesa è accordata non solo a tutela dei diritti inerenti alla persona (vita, incolumità fisica, pudore, ecc.) ma anche a tutela dei diritti patrimoniali; che non occorre che l’aggressione sia violenta, bastando ai fini dell’aggressione anche l’uso di mezzi non violenti e persino l’atteggiamento passivo; che la minaccia al diritto deve essere in contrasto con i precetti dell’ordinamento giuridico e deve creare per il diritto un pericolo presente nel momento in cui avviene il fatto reattivo. 

 

L’art. 42 c.p.m.p. restringe notevolmente l’ampiezza di tali requisiti. Essa parla di «necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta». 

In tal modo viene a circoscrivere il concetto di «aggressione» alla sola ipotesi della violenza; e poiché la nozione di violenza è offerta dall’art. 43, il quale afferma che «agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi», ne discende inevitabilmente che il bene oggetto dell’aggressione deve essere il diritto alla vita o il diritto all’integrità fisica e che le modalità dell’aggressione devono consistere in un comportamento attivo e violento. 

Non solo, ma mentre, per l’art. 52 Codice penale comune, «attuale» deve essere il “pericolo dell’offesa”, per l’art. 42 c.p.m.p. «attuale» deve essere la violenza”, sì ché è preclusa la difesa preventiva.

Ma poiché una violenza consumata non può essere respinta, violenza attuale va intesa anche come violenza imminente: non è necessario attendere che l’aggressore spari il primo proiettile per reagire difensivamente. 

  • Si pensi ad esempio, al militare di sentinella che spara contro due malfattori che tentano di penetrare in una polveriera: usa legittimamente le armi, per adempiere un dovere di servizio, costrettovi dalla necessità di respingere una violenza, non risponde delle lesioni eventualmente cagionate all’autore del fatto: ciò in quanto la reazione del militare è intervenuta per legittima difesa.