Arresto: pagina n. 2

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I verbalizzanti attestano di aver dato notizia dell’arresto al Procuratore della Repubblica presso ___________________________ di ____________________ e di averne informato il difensore Avv. _____________________________ rispettivamente con comunicazioni effettuate a mezzo _______________________ alle ore_________ e alle ore _______ del giorno _____________.

 

Riletto, confermato e sottoscritto.


Firme   ____________________________
           ____________________________

 

 

 


Ricordare: Il Verbale va trasmesso al Pubblico Ministero (art. 386, co.3). Autonomamente o congiuntamente va trasmessa la documentazione relativa alle altre attività di indagine eventualmente svolte.

Nel caso di arresto per reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, può essere, se del caso, riportato nello stesso o in separato Verbale: “Si dà atto che il Procuratore della Repubblica presso il Giudice Unico _________________ ha disposto che l’arrestato fosse presentato direttamente al Giudice per la convalida e il contestuale giudizio. Con separato atto (che ha consegnato ai verbalizzanti) ha altresì formulato la imputazione”.

Nello stesso Verbale può essere dato atto dell’avvenuta consegna dell’arrestato all’istituto di custodia aggiungendo una formula del tipo: “Attestano altresì che, come emerge anche dall’allegata nota di consegna all’istituto di custodia, l’arrestato è stato condotto nell’istituto di _________________, luogo ove l’arresto è stato eseguito, alle ore ___________ del giorno ________________ “ Anche se ciò non avviene perché il Verbale viene «chiuso» prima della «conduzione in carcere» dell’arrestato, è peraltro di fondamentale importanza che la nota di consegna sia allegata al verbale. La nota (V. Consegna a istituto di custodia) deve comunque riportare la puntuale indicazione dell’ora e del giorno della consegna all’istituto di custodia. Tale indicazione riveste grande rilievo in quanto la P.G. mette l’arrestato o il fermato a disposizione del P.M. proprio attraverso la conduzione in carcere e tale messa a disposizione deve avvenire, a pena di inefficacia della misura, «al più presto e comunque non oltre 24 ore dall’arresto o dal fermo».

Nei casi in cui la consegna dell’arrestato all’istituto di custodia avviene dopo la redazione del verbale, questo dovrà riportare una espressione del genere: “Entro il termine di legge (e con riserva di darne immediato avviso anche mediante trasmissione della nota di consegna all’istituto di custodia), l’arrestato sarà condotto nell’istituto di custodia di ________________, luogo di esecuzione dell’arresto, e, in tal modo posto a disposizione del procuratore della Repubblica ______________________”.

Nei casi in cui l’obbligo di conduzione in carcere è derogato a norma dell’art. 386, il verbale potrà riportare una delle formulazioni che seguono:
“Attestano inoltre che alle ore _________ del giorno _______________ e come disposto dal P.M., l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione sita in ___________________ (o presso il luogo di privata dimora ________________ - o presso il luogo di cura – oppure: e come disposto dal P.M. per esigenze di indagine, presso la casa circondariale di ____________________)”.

Se il verbale precede la conduzione nell’abitazione, in altro luogo di privata dimora o nell’istituto di custodia specificamente individuato ovvero precede il ricovero in luogo di casa di cura, si potrà dire: “Entro il termine di legge (e con riserva di darne immediato avviso) e, come disposto dal P.M. dott. __________________ della Procura della Repubblica _________________, l’arrestato sarà condotto presso la propria abitazione sita in ____________________________________ (o presso il luogo di privata dimora ________________ - o presso il luogo di cura – oppure: e come disposto dal P.M. per esigenze di indagine, presso la casa circondariale di ____________________ ) per essere qui posto a disposizione del Sig. Procuratore della Repubblica di _____________________”.

Il verbale è trasmesso al più presto e comunque non oltre le 24 ore dall’arresto. Il P.M. può peraltro autorizzare una dilazione maggiore che, al massimo, potrà coincidere con il momento in cui lo stesso P.M. formula al GIP la richiesta di convalida (art.122 att.) (art. 390 c.p.p.: “Entro 48 ore dall’arresto _______________ richiede la convalida ________________”).