Esercizio dei compiti militari e relativo quadro delle dipendenze

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Per le linee di attività richiamate dall'art. 137 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare (C.O.M.)

Art. 132  - Istituzione e funzioni militari del Corpo delle Capitanerie di porto

1.  Il ​​Corpo​ delle C​apitanerie di porto dipende dalla Marina Militare, ai sensi dell' articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze:​

  • concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;
  • presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata;
  • adempie ogni altra attività a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata.

2.  Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera concorre, in particolare, nell’ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attività: ​​​

​​​a)  assicurare la difesa dello Stato mediante:

  • la protezione delle unità navali e delle installazioni di interesse militare;
  • il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera;
  • il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non è presente un'Autorità della Marina militare;
  • l'esercizio della funzione di presidio militare su delega degli Alti comandi periferici della Marina militare;
  • la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attività presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali;
  • il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio;

b​)  realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante:

  • la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unità mercantili;
  • la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali;
  • lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi;
  • l'attività di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere;

c)  supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica;

​d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel Regolamento, nonché gli altri compiti assegnati alla Marina militare.

3.  Gli uffici periferici del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi in capo​​ di dipartimento militare marittimo e dai Comandi m​ilitari marittimi autonomi di zona.​​​​