Le fonti nominate di reato: la denuncia

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E’ l’atto (la dichiarazione) con il quale il Pubblico Ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio o un privato, anche diverso dall’offeso dal reato, ovvero un Ufficiale di polizia giudiziaria, informa il Procuratore della Repubblica, o un Ufficiale di polizia giudiziaria (art. 357 c.p.), di un fatto che possa costituire reato perseguibile d’ufficio (artt. 331 – 333 c.p.p. e art. 1236 Cod.nav.).

  • Nel settore marittimo, si pensi ad esempio, all’ipotesi di denuncia di evento straordinario dal quale si possa evincere la violazione di norme penali.
  • La denuncia è  «obbligatoria» per il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, per i reati perseguibili di ufficio appresi in ragione del loro ufficio o servizio ed anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (denuncia a carico di ignoti).

Il Pubblico Ufficiale non deve appartenere alla Polizia Giudiziaria: per quest’ultimo, infatti, l’obbligo di riferire la notizia di reato è disciplinato dall’art. 347 c.p.p.
Se la notizia è appresa fuori dell’esercizio e non a causa delle funzioni svolte, si applicano le norme sulla denuncia di privati (art. 333 c.p.). Essa non conferisce al soggetto nessuna potestà di esperire atti di polizia giudiziaria (ad esempio, identificazione, perquisizione, sequestro, arresto).

  • Si pensi, ad esempio, al caso di una ispezione sul suolo demaniale effettuata dal personale della Guardia Costiera (NODM) nel corso della quale siano rinvenuti residui pericolosi per la salute pubblica, ad esempio amianto.
  • L’obbligo di fare denuncia incombe sui militari operanti anche se organi di polizia giudiziaria. a c.d. “competenza limitata”.

La presentazione e trasmissione della denuncia (rigorosamente in forma scritta) deve essere fatta dal Pubblico Ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio direttamente al P.M. o a un Ufficiale di Polizia giudiziaria (e non anche ad un Agente di P.G.).
Non esiste un termine perentorio per la denuncia al P.M. o a un U.P.G. da parte del Pubblico Ufficiale: la sua presentazione o trasmissione va effettuata, pertanto, senza ritardo o comunque senza frapporre indugi ingiustificabili.
L’omissione o il ritardo nella presentazione della denuncia sono sanzionati dagli artt. 361, comma 1, 362 e 363 c.p.

  • Nel settore marittimo, tipica figura di Pubblico Ufficiale, ad esempio, è quella del comandante di nave mercantile, il quale nell’ambito delle proprie incombenze deve, fra l’altro, denunciare i reati commessi a bordo e quelli dei quali egli venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Nel caso di reati commessi nel corso della navigazione, il Comandante di nave assume la “qualifica” di U.P.G. con le conseguenti incombenze di legge (art. 1235, comma 2 Cod. nav.).
  • Ed ancora, ad esempio, la qualifica di incaricato di un servizio è ricoperta dal perito chimico del porto oppure dal personale svolgente attività integrativa antincendio, quando incaricati dall’A.M.

La denuncia da parte di Pubblici Ufficiali o incaricati di un pubblico servizio deve necessariamente contenere:

  1. gli elementi essenziali del fatto;
  2. il giorno dell’acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note;
  3. se possibile le generalità, il domicilio e quanto altro valga all’identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, di coloro che erano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 332 c.p.p.).
  • La denuncia è, di regola, un atto «facoltativo» per il privato, ma diviene obbligatoria (e la sua omissione comporta l’applicazione di sanzioni penali) per i cittadini che, ad esempio:
  1. abbiano avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede  la pena dell’ergastolo (art. 364 c.p.);
  2. abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20 co. 6 L.18/4/1975, n. 110); - abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20 comma 3 L.110/1975)[1];
  3. ometta o ritardi, essendone a conoscenza, di riferire fatti e circostanze concernenti un  sequestro (anche solo tentato) di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  4. abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da un delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art. 709 c.p.); ecc.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione mentre, nei casi di denuncia obbligatoria, apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta
La denuncia può essere presentata per iscritto e deve essere sottoscritta, oppure oralmente, ed in tal caso viene raccolta in un "processo verbale" dall’Autorità che la riceve.
La denuncia costituisce notizia criminis anche se non venga indicato l’autore del fatto.

  • A colui che la presenta va rilasciata “Attestazione”, che può essere apposta anche in calce alla copia dell’atto (art. 107 disp.att.).
  • Quando la denuncia è presentata a un Ufficiale di polizia giudiziaria, il Dirigente dell’Ufficio[2] (o persona da lui delegata) da cui questi dipende deve inoltrarla al Pubblico Ministero entro i consueti termini previsti dall’art. 347 c.p.p. e unitamente agli atti di indagine eventualmente compiuti.

Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto.

 

 


[1] Chiunque rinvenga un’arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri (art. 20 co. 5 L.110/1975)
[2] Art. 59, n. 2 c.p.p. (Subordinazione della polizia giudiziaria) - L’Ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria (NODM, NOIP e NOE) è responsabile verso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente