La Degradazione

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La degradazione (art. 28 c.p.m.p.) consiste nella «perdita della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, con la incapacità perpetua di prestare qualunque servizio per le Forze Armate nonché di fruire di decorazioni». 

Consegue a condanne inflitte da qualsiasi Giudice per reati militari o per reati comuni ed opera dal giorno in cui l’Autorità amministrativa ha adottato il provvedimento di esclusione dalle Forze Armate. 

Consegue alla pena principale nei seguenti casi: 

  • condanna alla pena di morte solo però quando la legge lo dispone espressamente;
  • condanna alla pena dell’ergastolo;
  • condanna alla reclusione comune per un tempo non inferiore a 5 anni, purché inflitta per reati militari;
  • quando il condannato è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • condanna alla reclusione ordinaria quando ad essa segue la pena accessoria comune della interdizione perpetua dai pubblici uffici. 

Non consegue mai alla reclusione militare di qualsiasi durata 

 

La degradazione è accompagnata sempre dalla «interdizione dai pubblici uffici»

Si applica ai militari di qualsiasi grado, in servizio o in congedo, ed il suo effetto principale è quello di privare il condannato della sua qualità di militare, facendolo diventare estraneo alle Forze Armate; non si applica alle persone estranee alle Forze Armate le quali tuttavia, per effetto della interdizione perpetua dai pubblici uffici, non possono mai rivestire la qualifica di militare.