Accertamenti urgenti: modus operandi

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Modalità operative (modus operandi)

  1. Quando la Polizia Giudiziaria giunge sul luogo del fatto deve dare disposizioni per isolarlo, evitarne anche involontariamente modificazioni, osservarlo e descriverlo. Deve fare molta attenzione a non toccare direttamente gli oggetti e a non disperdere le tracce rilevabili. In ciò consiste quella che si è definita “attività generica di conservazione”;
  1. una volta compiuta l’attività di conservazione, si procederà agli "accertamenti urgenti" (rilievi, ispezioni non personali…) solo se l’intervento del Pubblico Ministero può avvenire in un momento tanto successivo da rendere probabile la alterazione, la modificazione o la distruzione dell’oggetto di indagine.
  • Può farsi, ad esempio,  il caso del rilevamento di tracce di sangue lasciate sulla spiaggia, luogo facilmente accessibile o non protetto rispetto a modificazioni dipendenti dalle condizioni meteorologiche.
  1. quando procede ad ispezioni dei luoghi, la Polizia Giudiziaria può ordinare, enunciando nel Verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le ispezioni siano concluse;
  1. quando il Pubblico Ministero non interviene, autorizza la Polizia Giudiziaria a rimuovere un cadavere ed a procedere ai rilievi che lo concernono; tali rilievi possono essere compiuti dalla Polizia Giudiziaria anche di iniziativa (ad esempio, perché si teme la sparizione delle tracce del reato per fenomeni di putrefazione);
  1. l’esistenza dei "presupposti" per l’accertamento urgente (pericolo di dispersione, alterazione o modificazione delle tracce, luoghi e cose) deve essere motivata e risultare dal Verbale;
  1. la Polizia Giudiziaria può compiere "rilievi esteriori" sulla persona. Non può però compiere ispezioni personali. Consegue da ciò che la Polizia Giudiziaria può accertare segni o tracce utili (macchie tatuaggi, ecchimosi); rilevare l’età apparente di una persona; rilevare il colore, l’odore, lo stato di conservazione, le mutilazioni, la sede, l’atteggiamento, le lesioni,le macchie, l’abbigliamento, i connotati salienti.
    Non rientrano invece nei rilievi puramente esteriori e, pertanto
    non possono essere compiuti dalla Polizia Giudiziaria ad esempio, i rilievi che devono essere compiuti su parti del corpo non esposte normalmente alla vista altrui, specialmente nel caso in cui ciò può imporre un mancato riguardo all’intimità o al pudore della persona.
  • Si pensi, in via di esempio, alla ipotesi in cui il primo intervento sulla spiaggia, dove è stato rilevata la presenza di un cadavere, avvenga ad opera di personale del Corpo delle Capitanerie di Porto (NODM). Richiamato quanto osservato sul punto, in via generale, spetterà ad esempio al personale del Corpo delle Capitanerie di porto intervenuto, procedere sia all’attività generica di conservazione che agli accertamenti e rilievi necessari anche avvalendosi di ausiliari. E’ ovvio, peraltro, che il successivo intervento di Ufficiali di polizia giudiziaria a "competenza generale" (Polizia di Stato, Carabinieri, ecc.) consentirà al personale del Corpo delle Capitanerie di porto di limitare la propria attività a quella direttamente ed immediatamente connessa ai propri compiti di istituto. Il personale del Corpo delle Capitanerie di porto dovrà trasmettere al Pubblico Ministero l’informativa sul fatto reato e la documentazione sulle attività svolte.Opererà anche per il personale del Corpo, l’art. 113 att. che consente anche ai semplici Agenti di polizia giudiziaria di compiere gli accertamenti urgenti in casi di particolare necessità e urgenza.
  • I dati delle ispezioni vanno inserite nel CED-SDI.