Il sistema delle sanzioni in materia ambientale

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28.5.2015 n. 122, della Legge n. 68 del 2015, “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, è stato introdotto nel Codice penale, immediatamente dopo il Tiolo VI del libro secondo, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, il nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente".

La legge ha introdotto nuovi delitti a salvaguardia dell'ambiente nel Codice penale, modificando così il quadro normativo previgente che affidava in modo pressoché esclusivo la tutela dell'ambiente a contravvenzioni e sanzioni amministrative, previste dal Codice dell'ambiente (d.lgs. 152 del 2006).

Il sistema delle sanzioni in materia ambientale in Italia si è evoluto nel tempo, purtroppo in senso settoriale (acqua, aria, rifiuti, rumore, ecc.) e con prevalenza delle contravvenzioni legate alla carenza di autorizzazioni, alla violazione delle prescrizioni delle autorizzazioni, al superamento di determinati limiti di accettabilità posti dalla legge, ecc., in un’ottica di collegamento con il ruolo della pubblica amministrazione e di sostanziale rafforzamento del ruolo medesimo attraverso l’intervento del giudice.
La riforma mira invece a potenziare il sistema sul piano sostanziale impegnando direttamente i soggetti a rispettare l’ambiente nei casi più gravi, rispondendo direttamente per i delitti in tema di ambiente.
La riforma non elimina le contravvenzioni esistenti e non elimina la responsabilità civile, penale e amministrativa come risulta dalle varie leggi.
Un tentativo di coordinamento è stato portato dal Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006 
Testo Unico Ambientale e modifiche successive), almeno per alcuni grandi settori (rifiuti e bonifica siti inquinati, acque, suolo e desertificazione, aria e clima, danno ambientale).
Nel codice penale esistono alcuni delitti che interessano anche l’ambiente:

  • artt. 424 e 425 bis relativi a danneggiamento a seguito di incendio e incendio boschivo;
  • art. 500, diffusione di una malattia di piante ed animali;
  • art. 635, danneggiamento;
  • art. 650, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità;
  • art. 659 disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
  • art. 674, getto pericoloso di cose;
  • art. 727 bis, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
  • art. 733 bis, distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto;
  • art. 734, distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Il sistema sanzionatorio risulta più consolidato in materia edilizia ed urbanistica e nel settore dei beni culturali e del paesaggio, assistiti da contravvenzioni e pene accessorie abbastanza deterrenti (demolizioni, confisca ecc.).
Come è noto, nella materia dei rifiuti abbiamo una situazione caratterizzata dalle seguenti contravvenzioni: abbandono di rifiuti; attività di gestione di rifiuti non autorizzata; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; traffico illecito di rifiuti.
È prevista altresì una figura di delitto ambientale consistente nell’attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti.
Più recentemente è stato introdotto il delitto di combustione illecita dei rifiuti (art. 256 bis, decreto legge n. 289/2013 e legge 06/02/2014).

La legge, in estrema sintesi,

  • introduce nel Codice penale un nuovo, autonomo capo, dedicato ai delitti contro l'ambiente, prevedendo disposizioni di coordinamento nello stesso codice e in leggi speciali;
  • modifica il Codice dell'ambiente, in particolare introducendo una specifica disciplina per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale;
  • prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione da parte dei suoi dipendenti dei nuovi delitti contro l'ambiente;
  • inasprisce le sanzioni irrogabili per alcuni illeciti previsti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.