Apparato sanzionatorio

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In materia penalistica, il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero) prevede la punibilità di alcune condotte dirette a favorire o a trarre vantaggio dall’immigrazione clandestina.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato violando le disposizioni di legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.493 €.

La pena è aumentata: 

  • se il fatto è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso fra loro, ovvero riguarda l’ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti (reclusione da 4 a 12 anni e multa di 15.493 € per ogni straniero introdotto illegalmente);
  • se il fatto è commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento (reclusione da 5 a 12 anni e multa di 25.822 € per ogni straniero introdotto illegalmente).

Nei casi indicati è obbligatorio l’arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Fuori dalle ipotesi sopra prescritte e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.493 €. chiunque favorisce la permanenza nel territorio dello Stato in violazione delle norme di legge ovvero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.
In quest’ultimo caso, è evidente il riferimento a ipotesi di sfruttamento di tale condizione di illegalità (es. per lavoro nero, impiego in attività di traffico e spaccio di stupefacenti, prostituzione). La disposizione si pone idealmente in rapporto con quella dell’art.18 che tende ad agevolare, anche attraverso specifiche forme di protezione sociale, l’allontanamento dello straniero, oggetto di sfruttamento, dai condizionamenti dell’organizzazione delinquenziale.
Proprio allo scopo di contrastare il fenomeno del lavoro nero, il Testo Unico sull’immigrazione, nel disciplinare le modalità per l’instaurazione e l’esecuzione di rapporti di lavoro con i cittadini stranieri, prevede apposite sanzioni penali (arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 1.032 a 3.098 €) per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri in condizioni di irregolarità (artt. 22, comma 10, e 24 comma 6).

La legge (art. 12, 6° comma) ha, poi, previsto anche alcuni obblighi in capo ai "vettori" (marittimi, aerei o terrestri), i quali sono tenuti a:

  • accertarsi che gli stranieri trasportati siano in possesso dei documenti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato;
  • riferire all’organo di polizia di frontiera l’eventuale presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare.

In caso di inosservanza anche di uno solo dei citati obblighi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 a 25.822 € per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi, è disposta la sospensione da 1 a 12 mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione inerenti all’attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
Relativamente ai poteri concessi alle forze di polizia per una più adeguata azione di contrasto, si segnala che gli Ufficiali e gli Agenti di p.s. operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno commettere uno dei reati sopra indicati. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale, da trasmettere entro 48 ore al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive 48 ore.
Nelle medesime circostanze gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l’osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale.

Importanti novità sono state introdotte dal D.lgs.113/99 alla disciplina dei beni sequestrati e confiscati.
I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina sono affidati dall’Autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli Organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati, onde evitare che gli stessi possano, indirettamente, ritornare nella disponibilità delle organizzazioni criminali.
I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all’amministrazione o trasferiti all’ente che ne abbiano avuto l’uso ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalità indicate dalla legge non possono essere alienati e sono distrutti.
Per quanto riguarda le somme di denaro confiscate a seguito di condanna, nonché le somme ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e all’assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati
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