Il sopralluogo

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Nelle "indagini dirette" riveste grande importanza il «sopralluogo» cioè quel complesso di operazioni, dirette ad individuare, raccogliere e fissare tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell’evento e alla identificazione del colpevole.
Il sopralluogo è di competenza del Pubblico  Ministero, ma l’Ufficiale di polizia giudiziaria collaborato dall’Agente qualora ritenga che possano alterarsi, disperdersi o modificarsi, le cose, le tracce ed i luoghi o qualora il Pubblico  Ministero non possa intervenire tempestivamente, provvede ad effettuarlo personalmente, preavvisando il magistrato e facendo specifico cenno nel Verbale dei motivi per cui ha provveduto ad eseguire il sopralluogo ed effettuare l’eventuale sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti.

  • Appena giunto sul posto, l’Ufficiale di polizia giudiziaria (collaborato dall’Agente di polizia giudiziaria) :
  1. curerà che lo stato dei luoghi e delle cose da lui trovato, non venga mutato da alcuno;
  2. provvederà a piantonare e isolare la località, facendo allontanare tutte le persone estranee, per evitare danno alla conservazione delle tracce e alla posizione delle cose.
    L’Ufficiale di polizia giudiziaria, per isolare, potrà avvalersi della «banda di plastica», a righe bianche e rosse (riportante ad esempio, la scritta Guardia Costiera) o di quanto altro possa essere utile.

Il "Verbale di sopralluogo" è diviso in 5 parti, lo scopo è di dare una chiara rappresentazione dell’ambiente dove si svolse il fatto e di permetterne l’esatta ricostruzione anche a distanza di tempo.

  • La prima parte comprende le indicazioni di carattere generale comuni a qualsiasi verbale:
  1. data e ora di inizio;
  2. generalità, il grado e la qualifica dell’Ufficiale di polizia giudiziaria che dirige le operazioni ed i suoi collaboratori;
  3. indicazione del Comando di appartenenza;
  4. indicazione del luogo ove viene effettuato;
  5. generalità delle persone che hanno denunciato il fatto, ovvero come si è venuti a conoscenza del fatto.          Si deve evitare qualsiasi giudizio personale (esempio, .... «il sopralluogo è stato effettuato perché è stato commesso un omicidio, un furto, ecc.», ma in particolare, perché è stato rinvenuto un cadavere, scoperta una effrazione, ecc.: la dimenticanza di uno dei predetti elementi porterebbe alla nullità dell’atto).
  • La seconda parte riguarda la descrizione vera e propria, la parte più importante del verbale ai fini della riproduzione dell’ambiente in cui l’evento si è verificato.
    Si procede dal generale al particolare, da destra a sinistra, dall’avanti all’indietro, dal basso verso l’alto. Questa parte dovrà essere redatta in modo da permettere a chi ne prenda visione, pur senza essere stato sul posto, di avere una rappresentazione esatta dell’ambiente e del suo contenuto; consentire in ogni tempo la ricostruzione e rievocazione delle condizioni ambientali proprie al momento in cui si effettuò il sopralluogo.
  • La terza parte rappresenta l’utile complemento della parte seconda, in quanto si elencano tutti i rilievi (topografici, plastici, planimetrici, fotografici, allegati al verbale) che sono stati compiuti senza modificare il contenuto d’ambiente.
  • La quarta parte comprende gli stessi argomenti della parte terza, con la differenza, però, che in questa si elencano tutti i rilievi effettuati dopo la modifica delle condizioni di ambiente, per ciò che di anormale possa essere stato riscontrato in conseguenza di tale modificazione.
    Di norma, tale modifica è autorizzata dal Pubblico Ministero. Talvolta però, l’Ufficiale di polizia giudiziaria, per motivi di urgenza, può essere costretto a modificare le condizioni dell’ambiente di propria iniziativa.
  • La quinta parte contiene l’elencazione degli oggetti repertati. Per «repertamento», si indica quella attività diretta a cercare, individuare, fissare, descrivere, prelevare e conservare qualsiasi cosa tipo oggetti, materiali, tracce, macchie, che risultino o si ritengano in connessione con il reato oggetto delle indagini: personale specializzato è preposto al prelevamento e alla conservazione degli oggetti.