Le notizie e le indicazioni utili assunte dall’indagato

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  • Atto tipico di investigazione "indiretta", mediante il quale gli Ufficiali di polizia giudiziaria, nella immediatezza o sul luogo del fatto, assumono notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini, dalla persona indagata anche se arrestata o fermata e non può avvalersi dell’assisetenza tecnica di un difensore (art. 350, commi 5 e 6 c.p.p.).

L’atto è legittimamente compiuto anche senza la presenza del difensore: se compiuto senza l’assistenza del difensore, non può essere né documentato né utilizzato, poiché l’utilizzazione dell’atto stesso è solo investigativa.

Trattasi di dichiarazioni "sollecitate" dalla Polizia Giudiziaria (assunte) nella immediatezza cronologica del fatto, anche in luogo diverso dalla sua commissione (ad esempio in Ufficio), ovvero sul luogo del reato, anche se non nella immediatezza della sua consumazione.

Tali particolari circostanze di luogo o tempo legittimano l'assunzione dell'atto anche in mancanza del difensore ed anche nei confronti di indagati in vinculis.

Se il difensore è presente, si procede a redigere verbale, che è, utilizzabile anche in dibattimento, per le contestazioni al dichiarante. Se il difensore è assente (e quindi l'atto difetta delle garanzie difensive), non può essere redatto verbale, sicché a fortiori, mancando l'atto, le dichiarazioni non sono utilizzabili in dibattimento; tuttavia le notizie e le indicazioni utili acquisite sono utilizzabili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, ma non ad altri fini (ad esempio, per le ordinanze cautelari o il rinvio a giudizio).

  • I dati delle sommarie informazioni assunte dall’indagato vanno inseriti nel CED-SDI.