Poteri di identificazione: modus operandi

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Nell’ambito della attività di polizia, il personale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera che procede all’identificazione, «invita» la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ed i soggetti in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto, a «dichiarare le proprie generalità». Trattasi di un atto dovuto che ha inizio sul luogo e può avere seguito anche in Ufficio.
Nell’ambito dell’attività di polizia in genere, le "necessità identificative" possono essere assolte, sia con la
carta di identità, che con qualsiasi altro titolo equipollente.

  • I primi e più semplici «controlli» consistono nel verificare se:
  1. la persona effigiata nella foto sia la stessa che presenta il documento;
  2. l’età, nonché i connotati e contrassegni salienti descritti in seconda pagina, corrispondono a quelli del soggetto che esibisce il documento;
  3. la firma apposta sul documento, sotto la fotografia, sia quella della persona da identificare;
  4. il documento non risulti rubato o smarrito, interrogando il numero presso l’apposito schedario del C.E.D.
  • Qualora sia l’indagato che la persona informata sui fatti "rifiutano di farsi identificare", oppure "forniscono generalità o documenti di identificazione in ordine ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità", vengono «accompagnati» (anche coattivamente) dalla Polizia Giudiziaria in Ufficio ed ivi trattenuti per il tempo strettamente necessario per l’identificazione (c.d. fermo per l’identificazione).
  • La persona accompagnata negli Uffici di polizia può esservi "trattenuta" per il tempo strettamente necessario per l’identificazione, e comunque "non oltre le 12 ore" (art. 349 comma 4 c.p.p.). oppure, previo avviso anche orale al Pubblico Ministero, "non oltre le 24 ore", nel caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’Autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente[1].
    Il “
    trattenimento“ è un atto che incide sulla libertà personale (art. 13 Cost.) ed esige, quindi, il controllo delll’Autorità Giudiziaria. Per evitare l’insorgere di spiacevoli contrasti tra il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria (oltre che presumibili questioni di legittimità costituzionale) è consiglabile, da un lato, che la Polizia Giudiziaria informi il Pubblico Ministero della possibile protrazione del trattenimento immediatamente dopo aver accompagnato la persona nei propri Uffici; dall’altro, che la Polizia Giudiziaria individui preventivamente, d’intesa con il Procuratore della Repubblica competente, i casi in cui la protrazione può, in via generale, considerarsi indispensabile (nel caso in cui occorre identificare uno straniero proveniente da Stato con il quale il nostro Paese non ha rapporti di cooperazione giudiziaria o di polizia - Accordo di Schengen).
  • Fermi i poteri di controllo spettanti al Pubblico Ministero, va comunque ricordato che l’Ufficiale o l'Agente di polizia giudiziaria che "trattiene" le persone accompagnate "oltre il tempo necessario per l’identificazione" commette il reato di «Abuso di ufficio» (art. 323 c.p.). Conseguentemente, deve considerarsi giustificato, quale reazione ad atto arbitrario, il comportamento della persona accompagnata che oppone resistenza all’Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria che lo trattiene nel proprio Ufficio oltre il quel periodo di tempo (Cass. 39685/2002). 
  • Dell’ accompagnamento deve essere informato "immediatamente" il Pubblico Ministero competente, con precisazione dell’ora e dei motivi di tale iniziativa.
  • Il Pubblico Ministero, che può, in caso non ritenga sussistenti i presupposti previsti dalla norma in esame, disporre l’immediato rilascio della persona accompagnato, dovrà successivamente essere notiziato anche del rilascio della stessa e dell’ora in cui è avvenuto.
  • In ogni caso, ed anche prima dell’intervento del Magistrato, la Polizia Giudiziaria ha il potere dovere di rilasciare l’accompagnato, se il fine di identificazione è stato soddisfatto.
  • Il fatto che venga informato il Pubblico Ministero non significa che questi sia l’unico a poter disporre per il rilascio, ma ha il solo scopo di attribuire un controllo all’A.G. sull’esercizio corretto della limitazione di libertà personale applicata alla polizia. Ed infatti il successivo comma 6 dell’art. 349 c.p.p. prevede che sia data comunicazione al Magistrato dell’avvenuto rilascio (e dell’ora): il che presuppone la facoltà per la Polizia Giudiziaria di disporre autonomamente il rilascio.
  • Quando la “persona informata sui fatti” (=potenziale testimone) rifiuta di fornire le proprie generalità o le fornisce false, diventa essa stessa persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, per cui, pur mantenendo la funzione di potenziale testimone del primo reato verificatosi, assume la figura di “indagato” in ordine al suo illecito comportamento all’atto dell’identificazione, per cui può essere accompagnato in ufficio e sottoposto a rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici per la sua identificazione.
  • L’atto può avere una sua autonomia, ma può anche essere il presupposto di altri atti; come ad esempio, della «ricezione di dichiarazioni spontanee dall’indagato» (artt. 350, comma 7 c.p.p.) ovvero «assunzione di sommarie informazioni dal potenziale testimone» (art. 351 c.p.p.).

 

 


[1] Art. 10, co. 2 D.L. 144/2005 conv. Legge 158/2005.