Il potere normativo del Capo del circondario marittimo

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L’Autorità Marittima esercita normalmente sia funzioni di "Polizia Amministrativa" in senso lato (cioè in forma normativa), sia di "Polizia di Sicurezza" (cioè in forma repressiva) in senso stretto.

Tradizionalmente dette funzioni sono ripartite secondo la seguente dicotomia :

  • Attività amministrativa nei porti e sul demanio marittimo e cioè:
  1. polizia dei porti in senso stretto;
  2. disciplina dei servizi e del lavoro nei porti;
  3. gestione del demanio marittimo
  • Attività amministrativa relativa alla navigazione e cioè:
  1. esercizio dei poteri all’arrivo ed alla partenza delle navi;
  2. polizia di bordo e della navigazione (al di fuori dell’ambito portuale);
  3. costituzione ed esecuzione dei servizi di linea;
  4. regolamentazione del cabotaggio;
  5. regolamentazione e disciplina del diporto;
  6. regolamentazione e disciplina della pesca.

Inoltre, il «Comandante del porto-Capo del Circondario Marittim[1]. pone in essere alcune specifiche attività che, pur essendo proprie dell’Amministrazione statale, di fatto incidono direttamente sui "rapporti fra privati", quali:

  1. la ricezione dei contratti di arruolamento;
  2. la tenuta dei Registri delle navi;
  3. attività connesse alla ricezione di atti di stato civile redatti in corso di navigazione;
  4. redazione processi verbali di ricezione di atti di scomparimento in mare.

Infine l’Autorità Marittima periferica suddetta esercita direttamente altre attività amministrative, di natura sia concessoria, sia certificativa, sia ricognitiva, quali il rilascio, per esami e per titoli, di certificazioni ed abilitazioni incidenti sullo status dei privati, quali le abilitazioni alla condotta di unità da diporto, ed il rilascio di titoli professionali marittimi.

Il «potere normativo e regolamentare» attribuito al Comandante del Porto Capo di Circondario, quale Organo periferico dell’Amministrazione Marittima ed Autorità locale competente a disciplinare l’utilizzo del Pubblico Demanio Marittimo e portuale, si esplica mediante gli «atti tipici» che lo stesso emana, in base al Codice della Navigazione, quale appunto Amministrazione Marittima periferica, e cioè mediante:

  1. Ordinanze
  2. Regolamenti
  3. Autorizzazioni
  4. Ordini

Detto potere trova la sua fonte normativa, rispettivamente, nell’ art. 67 del Cod. nav. “Il Comandante del Porto regola e vigila…” ; nell’art. 81 “Il Comandante del Porto provvede...” (trattasi quindi di un potere-dovere); nell’art. 59 del Reg. Cod. nav. “il Capo del Circondario marittimo regola con propria Ordinanza, per i porti e le altre zone del demanio marittimo e del mare territoriale...qualora lo ritenga necessario...” (così assumendo tale regolamentazione un carattere di discrezionalità).
 
Tali poteri si sommano a quelli concessori – peraltro attualmente residuali dopo il passaggio della potestà concessoria dei beni demaniali con caratteristiche “
turistico-ricreative” agli Enti locali, mediante appositi atti amministrativi (la natura contrattuale di tali atti è stata recentemente esclusa[2].
I provvedimenti così emanati dal Comandante del Porto costituiscono quindi, in virtù del potere normativo che la legge gli riconosce, atti amministrativi in senso formale a contenuto obbligatorio e vincolante per tutti i destinatari.
Al riguardo rilevasi come il legislatore del 1942 è andato ben oltre l’attribuzione di specifici poteri, introducendo, negli artt. 1164, 1174, 1231 Cod. nav., una norma "penale in bianco" (analoga al corrispondente art. 650 c.p.), che sancisce l’equiparazione alla norma di legge o di regolamento, ai fine degli effetti penali, dei provvedimenti legalmente dati dalle Autorità competenti, rispettivamente, in materia di demanio marittimo, polizia dei porti e sicurezza della navigazione.
Con la depenalizzazione introdotta nell’ordinamento nazionale prima dalla Legge n. 689/81 poi dalla Legge n. 205/99 e, infine, dal D.lgs. 507/99, tuttavia, le prime due fattispecie di illecito sono state derubricate ad illeciti amministrativi, mentre penalmente perseguibili sono rimaste le sole violazioni in "materia di sicurezza della navigazione" di cui al citato art. 1231, oltre alle altre violazioni tuttora penalmente rilevanti contemplate dal Codice della Navigazione.
 
Alla figura del “Capo di Compartimento Marittimo” quale Organo dell’Amministrazione periferica è attribuita inoltre una specifica «
potestà sanzionatoria», giusta L. 689/81 e relativo Regolamento (art. 1 D.P.R. 29.07.82, n° 571), in alcune materie di specifica competenza, fra le quali rientra:

  1. la "disciplina e la vigilanza sulla circolazione stradale in ambito portuale" (potestà che tuttavia su detta materia si esercita in concorrenza con altra specifica figura che è il Prefetto ex art. 203 C.d.S. e D.P.R. 571/82);
  2. la "disciplina della pesca marittima"
  3. la "disciplina della distanza dalla costa delle unità da diporto" (per quanto attiene la nautica da diporto).

 

 


[1] Il circondario è il territorio rivierasco dove il Comandante del porto Capo del Circondario ha potere normativo, ossia il potere di emanare atti aventi forza di legge (Ordinanze). In deroga all’art. 59 del regolamento Cod. nav., le ordinanze di polizia marittima concernenti la "disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa" e in materia di "pesca marittima" sono emanate dal Capo del compartimento marittimo (art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 sulle “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”)

[2] Sentenza n° C-174/06 del 25.10.07 della Corte di Giustizia della Comunità Europea – Sez. II^.