Gestione delle emergenze in caso di incidenti

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Per gestire adeguatamente le «emergenze» che possono verificarsi nelle aree portuali a causa di incidenti causati da attività, sia industriali che non, che possono dare origine a particolari forme di inquinamento (come accade ad esempio in presenza di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, come definiti nel D.Lgs. n. 334/199915 e succ. mod.), è necessario predisporre un chiaro quadro sull’organizzazione e sulle modalità di svolgimento dei servizi di soccorso e degli interventi assistenziali, ponendo a conoscenza di tutte le componenti del "Sistema di Protezione Civile" sia l’organizzazione generale del servizio, sia i compiti che per ciascuna di esse derivano.

In Italia già la normativa di settore obbliga alla predisposizione di «Piani d’emergenza provinciali» (art. 14 della Legge n. 225 del 24.02.1992, “istituzione del servizio nazionale della protezione civile”) in cui si delineano chiaramente i “punti deboli” provinciali e le dotazioni in possesso di ciascun componente del Sistema di Protezione Civile.

E’ indubbio comunque che un siffatto sistema non può prescindere da una efficiente rete di comunicazione fra le parti coinvolte, fra cui sono sicuramente da ricordare:

  1. Amministrazione Provinciale;
  2. Comune;
  3. Protezione Civile;
  4. Autorità Portuale;
  5. Autorità Marittima;
  6. Forze Armate;
  7. Vigili del Fuoco;
  8. Polizia di Stato;
  9. Forza armata dei Carabinieri;
  10. Guardia di Finanza;
  11. Croce Rossa Italiana;
  12. Azienda Sanitaria Locale (ASL);
  13. Radioamatori;
  14. Associazioni di Volontariato;
  15. Aziende erogatrici dei servizi essenziali.

Fra questi soggetti sarà necessario individuare appositi responsabili per le operazioni di soccorso e per gli interventi a terra, comprese le attività di disinquinamento.

In caso di inquinamento delle acque marine causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi e/o altre sostanze nocive provenienti da qualsiasi fonte, l’Autorità Marittima o Portuale di competenza è tenuta a predisporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione degli eventuali carichi o natanti, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli (art. 11 della Legge n. 979 del 31 dicembre 1982, “disposizioni per la difesa del mare”17).

Al verificarsi di un simile incidente nelle acque interne al porto dovranno essere posti immediatamente in allarme (elenco non esaustivo):

  1. la Questura;
  2. i Carabinieri;
  3. i Vigili del Fuoco;
  4. la Provincia; - il Sindaco/i interessati;
  5. l’A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale);
  6. l’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) competente nel territorio.

I soggetti di cui sopra ed eventuali altri soggetti interessati invieranno sul posto i propri tecnici e personale attrezzato per i lavori di rispettiva competenza.

Di tale attività e dell’evolversi della situazione dovranno essere informati e costantemente aggiornati:

  1. il Ministero dell’Ambiente, del territorio e del mare;
  2. il Ministero dell’Interno;
  3. il Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti;
  4. il Dipartimento della Protezione Civile;
  5. la Regione.

I Vigili del Fuoco, in collaborazione con i tecnici del Comune, della Provincia, dell’ARPA e sotto la direzione della Autorità Portuale e/o Marittima, concorderanno con quest’ultime le strategie di bonifica e di disinquinamento a seconda del tipo di costa e della sensibilità dell’area, considerando anche la pianificazione di settore.

L’A.S.L. e l’A.R.P.A. provvederanno:

  1. al prelevamento di campioni idrici da sottoporre ad analisi;
  2. a disporre interventi igienico-sanitari per la tutela della salute pubblica.

Il Sindaco mediante i tecnici del Comune e su indicazioni dell’A.S.L. e dell’A.R.P.A. provvederà ad avvisare la popolazione.

La Questura e i Carabinieri saranno incaricati del mantenimento della sicurezza pubblica.