Titoli e specializzazioni professionali

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  • I «titoli professionali marittimi» per il personale addetto alla pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite nel Codice della navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima)[1]; gli altri titoli professionali per il personale “addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca” e per quello “addetto agli impianti di pesca”, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite dal Regolamento (artt. 48-54).

I titoli professionali per il personale addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca e per quello addetto agli impianti di pesca, sono i seguenti:

  1. Capopesca
  2. Frigorista

Il Capopesca, esercita le mansioni relative alla direzione delle operazioni di pesca e le altre connesse con la qualifica.

A seconda del tipo di pesca professionale distinguiamo i seguenti “titoli”:

  1. Capopesca per la pesca ravvicinata: per ottenere il titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art. 50 Regolamento n. 1639/69 - occorre che il marittimo abbia esercitato la pesca per un anno, ovvero sia in possesso di un titolo professionale marittimo che abilita al comando di navi da pesca);
  2. Capopesca per la pesca d'altura: per ottenere il titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art 51 Regolamento n. 1639/6 - occorre che il marittimo abbia esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d'altura; ovvero sia in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per la pesca o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea; o di capopesca per la pesca ravvicinata che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca d'altura;
  3. Capopesca per la pesca oceanica: per ottenere il titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art. 52 Regolamento n. 1639/69 - occorre che il marittimo abbia esercitato la pesca per non meno di quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica; ovvero sia in possesso dei titoli professionali di capopesca d'altura o padrone marittimo per la pesca o allievo ufficiale di coperta (V. D.M. 30.11.2007) che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca, o titolo superiore, ed abbia effettuato almeno un anno di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica.
  4. Capopesca per gli impianti di pesca: per ottenere il titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art. 53 Regolamento n. 1639/69 - occorre che il marittimo abbia esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richiede il titolo;

Il Frigorista, esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca. Per conseguire tale titolo - oltre al possesso dei requisiti previsti dall’art. 54 Regolamento n. 1639/69 - occorre altresì che il marittimo abbia lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione di apparati frigoriferi, o abbia condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, ovvero sia stato imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in qualità di “Allievo frigorista”; ovvero abbia seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro dei trasporti.
L'attività di pesca e quella lavorativa richiesta per il conseguimento dei titoli professionali per la pesca debbono essere effettuate almeno per un terzo su navi e presso imprese nazionali.

  • Le «specializzazioni professionali» del personale addetto alla pesca si conseguono alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca nonché per la “specializzazione di pescatore subacqueo”, la Commissione medica centrale di 2° grado presso il suddetto Dicastero.

La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo è accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Dicastero, sentita la Commissione medica centrale.

 

 


[1] Il D.M. 30.11.2007 emanato per elevare lo standard di addestramento della Gente di Mare, adeguare ed uniformare la legislazione in materia di qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla Gente di Mare con quelle previste dalla Convenzione Internazionale STCW 78/95, ha modificato l’art. 123 e ss. Cod. nav. ed ha abrogato espressamente i DD.MM. 5.10.200 e 22.12.2000.