Cause di estinzione del reato: il perdono giudiziale e la sospensione condizionale della pena

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Sono previste dal codice penale dagli artt. 150-169: estinguono la punibilità in astratto, cioè escludono l’applicazione della pena all’autore di un reato, antecedente alla sentenza definitiva di condanna e, di conseguenza, limitano la potestà punitiva dello Stato.

Il perdono giudiziale (art. 169 c.p.)
Consiste nella rinuncia dello Stato a condannare il colpevole di un reato in considerazione della sua età e per consentirgli un più facile recupero sociale.

Al fine della concessione del beneficio occorre che:

  1. il colpevole, all’epoca del commesso reato, non abbia superato gli anni 18 e non sia mai stato precedentemente condannato per un delitto;
  2. il reato commesso non sia grave (cioè per esso debba applicarsi in concreto una pena
  3. detentiva non superiore a 2 anni ovvero una pena pecuniaria non superiore a € 1549).

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta ed è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, il quale perdona il minore quando presume che si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena (art. 163-168 c.p.)

Questo istituto opera quando l’Autorità Giudiziaria, inflitta una certa pena, ne sospende l’esecuzione a condizione che, entro un certo periodo di tempo (periodo di prova), il condannato non commetta un nuovo reato: se ciò si verifica, egli sconterà insieme la vecchia e la nuova pena.

La ratio dell’istituto è duplice:

  1. da un lato si sottraggono all’ambiente malsano e deleterio delle carceri individui che offrono garanzie di un ravvedimento;
  2. dall’altro si scoraggia il colpevole dal commettere nuovi reati.
  • Sono condizioni per la concessione del beneficio:
  1. che il reo non sia stato già condannato a pena detentiva per un delitto e non sia delinquente abituale, professionale, per tendenza;
  2. che alla pena non debba essere aggiunta una misura di sicurezza e non si tratti di condanna per reato elettorale (art. 102 D.P.R. n. 570/1960);
  3. che la condanna inflitta per il reato commesso non sia superiore a due anni di reclusione o di arresto (per gli ultrasessantenni e per coloro che hanno da 18 a 21 anni, tale limite è portato a 2 anni e 6 mesi, mentre per i minori degli anni 18 deve trattarsi di una pena non superiore a 3 anni);
  4. se si tratta di pena pecuniaria, essa deve essere tale che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata ai sensi dall’art. 135, non priverebbe il condannato della libertà per un periodo superiore, nel complesso, a 2 anni;
  5. la sospensione non può essere concessa più di una volta: Se però per una precedente condanna fu già sospesa l’esecuzione, il Giudice può, nell’infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti innanzi visti (art. 163 c.p.) e fermi restando gli ulteriori presupposti;
  6. il Giudice concede la sospensione condizionale della pena ove ritenga che il reo si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena è ordinata per 5 anni per i delitti, 2 anni per le contravvenzioni (termine che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio): se, nei termini indicati (periodo di prova) il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto e non ha luogo l’esecuzione delle pene (art. 167 c.p.). L’effetto sospensivo si estende alle pene principali ed a quelle accessorie. Non si estende invece alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Trattandosi di sospensione condizionale, l’effetto sospensivo della esecuzione della pena cessa e la sospensione viene sottoposta a revoca se, nei termini fissati (5 anni per i delitti e 2 per le contravvenzioni), il condannato subisce altra condanna.