Identificazione: cittadino straniero

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Per i trasgresori "cittadini stranieri" e residenti all’estero, dovranno essere adottate le disposizioni imposte dalla «Convenzione Europea di Strasburgo» del 24.11.77, ratificata con Legge 21.03.83, n° 149, tenendo presente che alcuni Paesi non forniscono generalità né notificano atti giudiziari ai propri cittadini[1] , per cui le notifiche andranno tradotte nella lingua originaria e trasmesse alle Autorità Centrali (Regolamento 1348/2000).

Se il trasgressore risulta "cittadino extracomunitario", particolare attenzione andrà riportata alle procedure di preventiva identificazione al fine di verificare la presenza a suo carico di eventuali provvedimenti già emanati di espulsione dal territorio nazionale, che ne comporterebbero l’arresto ovvero l’accompagnamento coattivo alla frontiera o a un centro di accoglienza secondo le modalità previste dal combinato disposto del T.U. 286/98 come modificato dalla Legge 106/2002.
Per i soli «cittadini rumeni» si applicano inoltre disposizioni di cui alla Legge 01.11.07, n° 181 in materia di allontanamento dal territorio nazionale – provvedimento questo assunto dal Prefetto competente per territorio – che dovrà essere notiziato in materia per l’adozione dei provvedimenti di competenza[2].

Si evidenzia inoltre come per i soli automobilisti stranieri di «madrelingua tedesca» la contestazione deve essere fatta anche nella lingua originale[3].
Se la violazione contestata concerne il Codice della Strada, troverà invece applicazione l’art. 207 C.d.S., che obbliga il contravventore a procedere all’immediato pagamento ovvero – in alternativa – al versamento di cauzione, a prestare fideiussione in mancanza delle quali si procederà al ritiro della patente ovvero al fermo del veicolo.

 


[1] Giusta Circolare n° 099/102/4342 emanata in data 09.06.99 dal Ministero Affari Esteri)

[2] Circolare del Ministero dell’ Interno n° 555/410/2007 del 03.11.07
[3] Consiglio di Stato – Sez. VI^ - Sent. n° 2630 del 11. 05.06