Prevenzione ed accertamento in materia di circolazione stradale

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La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di «circolazione stradale» e la «tutela ed il controllo sull’uso delle strade»[1], possono essere espletati, previo superamento di un “esame di qualificazione[2], secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzionedel C.d.S. (D.P.R. 495/92), dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7 del C.d.S. (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati): nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico (=non operative) è riservata al Comandante di porto Capo del Circondario, il quale vi provvede a mezzo di Ordinanze, in conformità del C.d.S.).

  • Così, ad esempio, per le zone non operative, individuate come quelle il cui uso sia consentita all’utenza in genere e in particolare a coloro, aventi titolo, che siano cioè in possesso del permesso di accesso al porto o che rivestono una determinata qualifica professionale, come: spedizionieri, autotrasportatori ovvero che che usano la via d’accesso al porto limitatamente al tempo di imbarco.

Su tali aree il personale in possesso della relativa qualifica esercita quindi il servizio di “Polizia Stradale” di cui all’art. 12 C.d.S., attività questa che può quindi qualificarsi come “Polizia di Sicurezza” secondo la definizione sopra indicata.

Nel caso di violazioni delle norme che disciplinano la «circolazione» nelle aree portuali operative cc.dd. “aree portuali non aperte all’uso”, si applica l’art. 1174 comma 2 Cod. nav.

  • Così, ad esempio, per le aree destinate alle attività tipiche del porto, quali: banchine, aree di stoccaggio, aree di parcheggio temporaneo dei T.I.R. coinvolti nel carico/scarico di merci, ecc.

Nella pratica, il militare operante (es. del servizio N.O.I.P.), accertata l’infrazione, si limiterà a redigere l’apposito modulo di “Avviso di accertamento” che provvederà poi ad apporre, ad esempio, sul parabrezza del mezzo, documentando in un secondo momento, una volta raggiunto il proprio Comando, l’attività svolta, gli accadimenti con apposita “Relazione di Servizio” da presentare all’Ufficio competente a riceverla (es. sezione Contenzioso della Capitaneria di Porto) i cui addetti provvederanno a redigere il relativo «Verbale di contestazione» e a sottoscriverlo[3].
Copia del Verbale, unitamente alla relazione di servizio, all’avviso di accertamento e ad eventuali altri rilievi, è conservato presso l’Ufficio predetto.

 


[1] Per quanto concerne la definizione di “strada”, questa deve considerarsi quale “area ad uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli ed animali” (art. 2, c.1^ C.d.S.). Tale definizione viene integrata dal successivo art. 3, che distingue – oltre ai vari tipi di strada, anche le parti della stessa, quali ad es. le “banchine”, le “aree e bracci di intersezione”, le “corsie”, le “fasce di pertinenza e di rispetto”, le “carreggiate”, oltre alle definizioni di “corsia”, di “circolazione”, ecc.

[2] Abilitazione ottenuta – ai sensi del D.M. 21.02.96 - previo superamento dello stesso “corso” previsto dal D.P.R. 16.12.92, n° 495 (Reg. Es. C.d.S.) come modificato dal D.P.R. 16.09.96, n° 610.

[3] Cass. Civile Sez. I, Sentenze  n. 12105 del 27 settembre 2001 e n. 10015 del 10 luglio 2002 – […] ne deriva, in relazione al caso di specie, l’accoglimento del profilo del motivo relativo alla (erroneamente) ritenuta nullità dell’Ordinanza di Ingiunzione per non essere stato il Verbale di contestazione sottoscritto dagli Agenti accertatori, non dovendo, come si visto, il Verbale di contestazione essere sottoscritto necessariamente da essi, ma (se non redatto con sistemi meccanizzati, nel qual caso non è affatto necessaria la sottoscrizione), da qualsiasi soggetto che faccia parte dell’Ufficio o Comando al quale appartiene l’organo accertatore a ciò abilitato…..

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