Fermo biologico e fermo tecnico: cenni

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Il «fermo pesca» che interessa ormai da parecchi anni le unità autorizzate ad effettuare la pesca con i «sistemi a strascico e/o volante», è quel periodo di interruzione, solitamente durante la stagione estiva, che si attua per permettere la riproduzione di specie bentoniche e pelagiche.
Il fermo dell’attività di pesca che tiene conto delle esigenze di tutela degli stock ittici, può essere definito quindi come «l’arresto temporaneo delle navi da pesca per un periodo di 45 giorni consecutivi, per il quale lo Stato corrisponde un premio».
Da esso bisogna distinguere il «fermo tecnico», ossia il periodo di arresto supplementare in aggiunta al fermo biologico, per il quale non è corrisposto alcun premio, di cui alla Legge 41/1982.

  • Suddivisione del fermo biologico

Il calendario prevede il fermo biologico, per le unità da pesca iscritte nei «Compartimenti marittimi tirrenici e ionici», nel periodo… dal 31 agosto al 14 ottobre e, per le unità da pesca iscritte nei «Compartimenti marittimi adriatici», nel periodo… dal 31 luglio al 13 settembre

Nelle acque antistanti i Compartimenti marittimi in cui è attivato il fermo pesca, non è consentita la pesca a strascico o volante a nessuna unità da pesca, anche se proveniente da altri Compartimenti.

Non sono soggette al fermo biologico e possono esercitare la pesca nei periodi di interdizione, tutte le unità abilitate al «sistema di pesca a sciabica».

Per le unità iscritte nei Compartimenti marittimi della Sicilia e Sardegna il fermo biologico è disciplinato dalle rispettive legislazioni regionali. Per Sicilia e Sardegna saranno dunque i Governi regionali a decidere le opportune misure di tutela delle risorse ittiche.

 

 


Approfondimenti

Fermo bilogico 2009 in Sardegna

A partire dal 15/9/2009 sul lato occidentale e dal 22/9 sul lato orientale della Sardegna, per 45 giorni, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha decretato il fermo biologico per la pesca con reti da posta e palangari, ma si fermerà anche la pesca subacquea dei dilettanti in tutti i giorni della settimana tranne il week end, non si fermerà invece quella dei pescatori subacquei professionisti e non si fermerà, anche se ne limita gli attrezzi da pesca, quella della pesca dei dilettanti di superficie ( i”cannisti”).

  • Fermo biologico: norme per i pescatori sportivi

Dal 15 settembre al 5 novembre inclusi vige il fermo biologico che riguarderà anche i pescatori sportivi. Esso sarà articolato in questo modo:

  1. dal 22 settembre al 5 novembre 2009 incluso, per le provincie di Cagliari, Ogliastra, Nuoro, Olbia-T empio e Sassari;
  2. dal 15 settembre al 29 ottobre 2009 incluso, per le provincie di Oristano, Medio Campidano, Sulcis e le isole di Sant’Antioco e San Pietro fino a capo Teulada;

In queste acque la pesca sportiva marittima dovrà essere esercitata esclusivamente alle seguenti condizioni:

  1. con bolentino anche con canna a mulinello con non più di due ami;
  2. con lenza a traina con non più di due traine ad imbarcazione;
  3. da terra con due canne o con due lenze per persona con non più di due ami ciascuna;
  4. con non più di un attrezzo di cattura per cefalopodi (polpara o totanara o seppiarola)

La pesca subacquea sportiva può essere esercita nelle sole giornate di sabato, domenica e festivi. 

Le limitazioni imposte dal fermo non riguardano le gare di pesca sportiva promosse dalle competenti Federazioni, Associazioni o Enti di promozione che abbiano già ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la specifica autorizzazione dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro pastorale e dall’Ufficio Statale Marittimo Competente per territorio.