Adempimenti del Comandante di Corpo in caso di arresto o di fermo

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Il Comandante di Corpo, in caso di arresto o di fermo, è tenuto ad una serie di adempimenti: 

  • obbligo di darne immediata notizia al Procuratore Militare;
  • avvertire il militare circa la facoltà di nominare un difensore di fiducia;
  • porre il militare a disposizione del Procuratore Militare non oltre le 24 ore dall’arresto o dal fermo;
  • previo consenso del militare, occorre informare senza ritardo i familiari;
  • divieto di procedere all’interrogatorio del militare. 

Entro le 48 ore dall’arresto o dal fermo, il Procuratore Militare, qualora riconosca fondato il provvedimento, richiede la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.). 

In presenza di reato comune, ad eccezione dei reati connessi alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, pur sussistendo tutti i requisiti, il Comandante non potrà eseguire l’arresto o il fermo, poiché in tali casi non può esercitare funzioni di polizia giudizizria ordinaria. 

Egli deve limitarsi a trasmettere la “notizia del reato” (cioè, la denuncia) all’Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., ferma restando la necessità, nei casi più gravi, di fare intervenire tempestivamente la Polizia Giudiziaria Ordinaria (primi fra tutti, i Carabinieri a disposizione dell’A.M.) per eventuali provvedimenti cautelari d’urgenza.

L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. ovvero in presenza di una causa di non punibilità (es. legittima difesa, uso legittimo delle armi, stato di necessità).

Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se non interviene la convalida entro 96 ore, la liberazione è disposta, prima dell'intervento del P.M., dalla stessa persona che ha effettuato l'atto. 

Data l'estrema delicatezza della materia, è necessario mettersi in contatto per le vie brevi con la Procura Militare competente per avere direttive in materia e, in caso di difficoltà, richiedere la consulenza dei Carabinieri.

Mancano, infatti alto stato necessarie disposizioni di più preciso raccordo con le disposizioni comuni, sì che le anzidette misure restrittive devono applicarsi mediante operazioni di difficile ortopedia interpretativa. E stato sottoposto all'esame del Parlamento un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 novembre del 1988, concernente la delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo Codice penale militare di pace. Due "direttive", previste in tale progetto, attengono specificatamente alla parte procedurale: una riguarda l'uniformità del processo penale militare al processo penale comune nelle parti in cui la specialità dell'ordinamento o della materia non suggerisca l'opportunità di una diversa disciplina; l'altra propone il riesame delle disposizioni concernenti la polizia giudiziaria militare, prevedendo la possibilità di istituire “Sezioni” di polizia giudiziaria militare, in modo da sollevare i Comandanti di corpo dalle funzioni predette. Ma, com'è evidente, tutto ciò concerne il futuro: oggi si applica l'art. 301 c.p.m.p., che comporta gli adempimenti sopra indicati.