Richiesta di procedimento

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La «richiesta di procedimento» (art. 342), come la querela e l’istanza, consiste anch’essa in una manifestazione di volontà punitiva, e si estende di diritto a tutti i responsabili.

E’ un atto (amministrativo e discrezionale) con cui un "Organo pubblico" (generalmente il Ministro di Giustizia e nell’ipotesi dell’art. 260 comma 1 e 2 c.p.m.p., il Ministro dal quale il militare dipende o il comandante del corpo), elimina, spinto da opportunità politiche, un ostacolo procedurale permettendo così il perseguimento di determinati reati commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero.

In ordine alla forma, la Pubblica Autorità (in genere il Ministro di Giustizia) redige richiesta scritta, fatta pervenire direttamente al Pubblico Ministero, e non anche ad un Ufficiale di P.G. 

Tale richiesta deve essere sottoscritta personalmente da Ministro o da funzionario da lui delegato (Cass. 23.5.1994) e formulata, come la querela e l’istanza di procedimento, entro tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato, a pena di inefficacia.
Non è consentita rinunzia, preventiva o successiva, in quanto la richiesta è «irrevocabile» (art. 120 c.p.).

  • Il potere di richiesta è conferito al Ministro della giustizia quanto:
  1. ai reati commessi all'estero elencati negli artt. 8, 9 comma 2 e 3, e 10 c.p.;
  2. ai reati perseguibili a querela commessi in danno del Presidente della repubblica, in sostituzione della querela che la legge non consente venga proposta da quest'ultimo (art. 127 c.p.);
  3. ai delitti di offesa alla libertà e all'onore di capi e rappresentanti di Stati esteri e di  offesa alla bandiera o altri emblemi di Stati previsti dagli artt. 296-299 c.p.