Le fonti innominate di reato

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La categoria delle «notizie innominate» di reato (atipiche o non qualificate), cioè non disciplinate dalla legge, è costituita dagli atti o fatti più vari, quali ad esempio:

  1. Comunicazioni anonime: quelle che provengono da persone non identificate o non identificabili. La loro forma usuale è lo scritto non firmato o con sottoscrizione apocrifa, di cui non si riesca a stabilirne la paternità. Possono consistere anche in comunicazioni telefoniche o su supporto magnetico o di altro tipo, tutte di autore ignoto;
  2. Delazioni confidenziali: quelle che provengono da persone ben note alla polizia giudiziaria i c.d. confidenti di polizia che si limitano a dare la informativa in forma segreta, con l’accordo di non essere chiamati a rendere ufficialmente dichiarazioni, né nella fase delle indagini, né in quella del processo. Gli scritti anonimi e le dichiarazioni segnalate al P.M. non affluiscono tra gli atti del procedimento penale (art. 433) ma sono annotati nel c.d. Registro degli anonimi per essere distrutti dopo il decorso di 5 anni (art. 5 D.M. 30.9.1989, n. 334).
  • Ad esempio, l’Ufficiale di polizia giudiziaria che riceve la «confidenza» è tenuto ad informare il P.M. solo se l’informazione contiene tutti i parametri di riconoscibilità della notizia di reato (l’obbligo di informativa, perciò, non scatta se il «confidente» dice genericamente che sul demanio marittimo, in località Cugnana Verde, alcuni individui estraggono e asportano quotidianamente arena o ghiaia dalla battigia (art. 51 e 1162 cod. nav.); non scatta neppure se il «confidente» sostiene di aver sentito dire che alcuni signori a nome Sergio ed Emanuele estraggono e asportano quotidianamente arena dalla battigia in località Cugnana Verde; scatta invece se il «confidente» sostiene che un soggetto, del quale fornisce dati identificativi, gli ha proposto di acquistare un certo quantitativo di sabbia estratta e asportata dal demanio marittimo affermando inoltre che poteva fargliene consegna il giorno dopo presso la sua abitazione.

Quando riferisce al P.M. la notizia confidenziale, la Polizia Giudiziaria può omettere il nominativo della fonte.

  1. Notizie di stampa e di mezzi audiovisivi in genere (c.d. mass media): questi nell’assolvimento del loro compito informativo, in favore della pubblica opinione, possono rendere noti fati costituenti reato. In tal caso gli organi di P.G. pur non essendo i naturali destinatari della c.d. informazione di massa, acquisiscono di propria iniziativa la notizia di reato.
  • Riepilogando:

Rientrano nella categoria delle notizie di reato non qualificate, ad esempio, le segnalazioni informali (o di natura atipica) quali le segnalazioni via radio provenienti da unità di superficie o velivolo relativa alla presenza in mare di sostanze inquinanti; esposti anonimi corredati di documenti fotografici relativi ad opere abusive insistenti sul suolo demaniale marittimo; reclami di marittimi attinenti condizioni di bordo pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione oppure per la salvaguardia della vita umana in mare, solitamente manifestati per vie brevi e, il più delle volte, in occasione del frenetico disbrigo delle pratiche di sbarco del marittimo interessato.