Attività di polizia giudiziaria

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Nello svolgimento dei compiti di istituto, il personale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera può «imbattersi» in fatti concreti costituenti reato e trovarsi, di conseguenza, costretto ad esercitare "funzioni di polizia giudiziaria" (art. 55 c.p.p.).

Tuttavia, il personale del Corpo, può legittimamente svolgere dette funzioni solo “entro gli ambiti“ per esso rispettivamente determinati dal Codice di procedura penale e dalle numerose leggi speciali (o dai provvedimenti a esse equiparati) che si interessano della materia. Per questo motivo, si dice solitamente che la legge stabilisce la “competenza” degli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria indicando non solo quali atti possono essere compiuti dall’una o dall’altra categoria di soggetti (c.d. competenza agli atti), ma anche i limiti (di tempo, spazio e materia) entro i quali quegli atti possono esere compiuti dai vari Organi e persone cui essa attribuisce la qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria.

Il personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, pur avendo quasi sempre una “competenza piena“ quanto alle funzioni che possono svolgere, vedono tuttavia “limitata” la sfera di svolgimento di tali funzioni all’accertamento di alcune determinate categorie di reati (e non, invece, di qualunque reato) che attengono all’assolvimento dei compiti di istituto.
Per il personale del Corpo l’attività di polizia giudiziaria è generalmente un’attività “
residuale” che viene svolta esclusivamente quando la normale attività amministrativa (di controllo, ispezione e vigilanza) affidata dai Comandi di appartenenza progredisce nell’accertamento di un reato e impone perciò il compimento di attività dirette ad assicurare le fonti di prova e a raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.
Nel carattere residuale dell’attività di polizia giudiziaria degli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria a «
competenza limitata» va individuata la ragione per la quale gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie, a differenza della gran parte degli Ufficiali e degli Agenti di polizia giudiziaria a «competenza generale», possono esercitare la loro funzione solo entro definiti limiti temporali e spaziali. 

E’ bene chiarire che il riferimento all’«esercizio delle funzioni» ed «ai limiti del servizio» non serve a restringere l’ambito temporale e territoriale entro il quale il personale del Corpo delle Capitanerie può e deve esercitare le sue funzioni di polizia giudiziaria.
Pur se non con qualche approssimazione, può infatti dirsi che, con riguardo ai compiti di istituto, il personale del Corpo riveste «in servizio» e «senza limiti spaziali» la qualità di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria a seconda, ovviamente, che si tratti di Ufficiali, Sottufficiali ovvero Sottocapi e Volontari di truppa in s.p.e. ed in ferma prefissata.

  • Va ancora precisato che la competenza dei militari del Corpo, in ordine alla qualifica di Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, non è “limitata territorialmente” e cioè nel senso che:
  1. non esiste limite di territorio, entro i confini della Repubblica, all’attività di polizia giudiziaria;
  2. tale attività può esplicarsi sul mare territoriale (12 miglia dalle linee di base) e sulle navi battenti bandiera nazionale anche in alto mare essendo le unità delle Capitanerie, a tutti gli effetti, navi da guerra (art. 200 Cod. nav.);
  3. le attività di informazione, di investigazione e di assicurazione, possono esercitarsi anche «al di fuori del teatro d’azione» tipico tradizionale, per l’attività del Corpo, per estendersi anche nelle zone interne del territorio, sempre, beninteso, con la limitazione della competenza specifica per materia (come ad esempio, le ispezioni presso mercati ittici ex art. 22, comma 7 D.lgs. n. 4/2012).

Il settore d’indagine non può prescindere da fare riferimento, in primo luogo, al predetto Codice della Navigazione, che contiene i fondamenti del “diritto penale marittimo”.  

  • Si può, comunque, tentare una catalogazione che permetta di esaminare nel dettaglio le competenze di “polizia giudiziaria” del Corpo in materia di:
  1. reati marittimi previsti dal Codice della Navigazione;
  2. pesca marittima;
  3. tutela dell’ambiente marino;
  4. tutela del personale marittimo;
  5. contrasto all’immigrazione clandestina;
  6. contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  7. circolazione stradale in ambito portuale, ecc.

In tale ambito di competenza detto personale è investito di tutti i «poteri» propri della Polizia Giudiziaria e necessari per l’espletamento delle funzioni, non esclusa quindi neppure la possibilità di adottare misure di coercizione quali il fermo o l’arresto, per evitare che un reato venga portato a ulteriori, estreme conseguenze.